Diventa obbligatoria l’indicazione dell’origine del latte in etichetta
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che dal 19 aprile 2017 è obbligatoria in etichetta l’indicazione dell’origine della materia prima dei prodotti lattiero caseari in Italia come ad esempio il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.
L’obbligo si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
“Questo è un traguardo storico per il nostro Paese – afferma il Ministro Maurizio Martina – che ci consente di creare un nuovo rapporto tra produttori e consumatori. Siamo da sempre in prima linea nella costruzione di politiche di massima informazione e trasparenza nei confronti di chi acquista prodotti agroalimentari e questa scelta lo dimostra. Una sperimentazione che ora auspichiamo possa trasformarsi in uno standard europeo. I cittadini, infatti, devono essere informati per poter scegliere consapevolmente cosa mettere a tavola. Questo vuol dire tutelare il Made in Italy, il lavoro dei nostri allevatori e fa crescere una vera e propria cultura del cibo. La nostra battaglia in Europa quindi non finisce qui. Andiamo avanti collaborando ancora con la Commissione per rafforzare sempre più gli strumenti a disposizione e affermare così un modello distintivo di qualità ed eccellenza.”
COSA CAMBIA DAL 19 APRILE 2017
L’origine del latte e dei derivati dovrà essere indicata in etichetta in modo chiaro, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
a) “PAESE DI MUNGITURA: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”;
b) “PAESE DI CONDIZIONAMENTO O TRASFORMAZIONE: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, si può utilizzare una sola dicitura, ad esempio: “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”. Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
– latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
– latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE”.
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.
Fonte: Mipaaf
18/04/2017