1

Allevamento al pascolo semibrado dei bovini: focus sulle strutture

di Nicolò Passeri

Introduzione

l benessere animale è un principio etico e scientifico che riguarda la qualità della vita degli animali sotto la cura dell’uomo, assicurando che le loro esigenze fisiche e psicologiche siano soddisfatte. Applicato ai bovini, questo concetto include la fornitura di condizioni di vita adeguate, come un’adeguata alimentazione, acqua pulita, spazio sufficiente per il movimento e l’interazione sociale, nonché cure veterinarie tempestive. Inoltre, si presta attenzione alla minimizzazione dello stress e del dolore attraverso pratiche di gestione umana durante la crescita, il trasporto e la macellazione. La promozione del benessere dei bovini non solo migliora la loro qualità di vita, ma contribuisce anche alla produzione sostenibile nel settore agricolo.
In questo caso anche l’attività di allevamento di animali al pascolo semibrado (bovini da carne) deve garantire ad essi una vita dignitosa, provvedendo alle esigenze fisiologiche e metaboliche, anche con la predisposizione di ricoveri e spazi idonei alla vita.
Spesso tale tipologia di allevamento si realizza su aree declivi che caratterizzano i rilievi montuosi, con vaste distese verdi e/o le sue colline ondulate.
L’allevamento semibrado è una pratica che combina l’allevamento al pascolo con l’allevamento in stalla. In altre parole, gli animali trascorrono una parte significativa del loro tempo all’aperto, pascolando liberamente, ma vengono anche ospitati in stalle e recinti durante le ore notturne e/o durante le stagioni più fredde o piovose.
Gli animali hanno l’opportunità di muoversi liberamente, esplorare e interagire con il loro ambiente naturale. Questo non solo migliora la loro salute fisica, ma anche il loro benessere psicologico.
La carne e il latte prodotti da bovini allevati in semibrado tendono ad avere un sapore più ricco e una migliore qualità nutrizionale, grazie alla varietà di erbe e piante che gli animali consumano al pascolo.
L’allevamento semibrado riduce la necessità di coltivare grandi quantità di mangimi. Inoltre, il pascolo rotativo può aiutare a prevenire l’erosione del suolo e a migliorare la sua fertilità.
Sebbene ci siano costi associati alla gestione dei pascoli e alla manutenzione delle stalle, l’allevamento semibrado può ridurre la dipendenza da mangimi costosi e da altri insilati
Le aree pascolive e boscate garantiscono luoghi confortevoli per l’allevamento del bestiame ed in particolare per le esigenze fisiologiche degli animali riparati dalle correnti e dalle intemperie grazie alla popolazione arborea distribuita sugli spazi detenuti.
Per la corretta gestione dell’allevamento si deve prevede la realizzazione di un ricovero, realizzato con materiali idonei e necessario a garantire la cura ed il benessere degli animali adulti e della prole.

Bovini sull'appennino
Figura 1 – Bovini sull’appennino (fonte: www.vitellonebianco.it)

Le strutture di ricovero

Alla luce delle considerazioni mosse sul benessere dei bovini è allora imprescindibile realizzare delle strutture di ricovero. Tali strutture sono normate in primis dalle norme nazionali in fatto di protezione degli animali.
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” recita:

“Art. 2.

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

  1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:
  2. a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinchè non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;
  3. b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato.”

Inoltre, in materia di fabbricati dispone:

“Fabbricati e locali di stabulazione

  1. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
  2. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
  3. La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
  4. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un’adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

  1. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.”

Assumendo quindi le determinazioni del DL per gli animali allevati al brado deve essere fornito riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Bovini sull'appennino
Figura 2 – Bovini sull’appennino (fonte: www.vitellonebianco.it)

Le strutture per la conservazione dei mangimi

Lo stesso Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” in tema di acqua e mangimi recita:

“Mangimi, acqua e altre sostanze

  1. Agli animali deve essere fornita un’alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
  2. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
  3. Tutti gli animali devono avere accesso ad un’appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
  4. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
  5. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell’art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l’esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per la sua salute e il suo benessere. “

Ai fini del calcolo della UBA si può far riferimento alle disposizioni impartite a riguardo dall’Organismo Pagatore AGEA, tenendo conto che per 1 UBA sono necessarie circa 2.800 UF.
Il Piano di alimentazione/nutrizione può essere quindi determinano definendo le unità foraggere prodotte attraverso l’utilizzazione delle porzioni di territorio a disposizione dal pascolo o dai seminativi presenti e dalla somministrazione di foraggi acquistati per il pieno il fabbisogno aziendale.

Le autorizzazioni associate ai locali di stallaggio ed alle recinzioni, il caso dell’Abruzzo

La dicotomia tra le autorizzazioni per la costruzione di edifici propriamente detti e quelle per i manufatti funzionali alle attività economiche rappresenta una questione complessa nel campo dell’urbanistica e della normativa edilizia. Mentre gli edifici residenziali o commerciali richiedono rigorose autorizzazioni edilizie, comprensive di permessi, controlli e conformità a specifiche norme urbanistiche, esistono eccezioni per strutture destinate ad attività economiche agricole. Ad esempio, ricoveri per bovini situati su dorsali montuose spesso non necessitano di autorizzazione edilizia. Questa disparità è giustificata dalla necessità di favorire le attività agricole in zone difficilmente accessibili e di sostenere l’economia rurale, riducendo la burocrazia e i costi per gli agricoltori.
Ad un primo inquadramento normativo generale appena trattato, che guarda al tema più ampio del benessere animale e la costituzione delle strutture, si aggiunge la procedura autorizzativa per la realizzazione dei ricoveri e delle recinzioni (amovibili), che fa riferimento a normazione di natura edilizia derivata da disposizioni Regionali. Di seguito si riporta l’esempio della Regione Abruzzo.
Immaginando l’esigenza di dover costruire un ricovero ed un locale per la conservazione dei mangimi di modesta entità, ovvero una struttura funzionale alle esigenze che non necessariamente comporti opere murarie propriamente dette, ma si limiti alla costruzione di un ricovero semplice, ancorato a terra, si riporta di seguito un percorso tecnico.
Il Decreto 30.12.2016, n. 3/Reg. – Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, recita:

“7. Gli interventi di nuova costruzione […] la cui sicurezza, a giudizio del progettista strutturale, non interessa la pubblica incolumità, che rispettano i criteri fissati dal Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC) per l’identificazione dell’opera come di modesta rilevanza, sono soggetti alla denuncia dei lavori a mezzo di preavviso scritto, da notificare con apposito modello, secondo le disposizioni dell’articolo 93 comma 1 del D.P.R.n. 380/2001.”

[…]

“L’Ufficio competente, all’atto stesso della presentazione, effettua la verifica sulla completezza formale della documentazione ai sensi dell’articolo 4, comma 10 e ne restituisce una copia munita del timbro di avvenuta denuncia che costituisce, ai fini delle presenti norme, titolo valido per l’esecuzione delle opere. Dove gli Uffici competenti sono già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, per le quali la verifica di completezza documentale è automaticamente effettuata dal sistema, è la ricevuta di presentazione che costituisce titolo valido per l’esecuzione delle opere, ai fini delle presenti norme. La denuncia dei lavori, come precedentemente descritta, vale già quale comunicazione di inizio lavori. “

Bovini sull'appennino
Figura 3 – Bovini sull’appennino (fonte: www.vitellonebianco.it)

La struttura ipotizzata ricadrebbe negli interventi di modesta rilevanza ai sensi della TABELLA A INTERVENTI E MANUFATTI DI MODESTA RILEVANZA DI CUI ALL’ART. 2 C.7 REG. 3/2016, che recita: 

“Gli interventi ed i manufatti riportati nel presente elenco sono soggette alle procedure di cui all’art. 2, comma 7 del Reg. 3/2016, qualora, a giudizio del progettista, non costituiscono rischio per la pubblica incolumità. Per tale casistica gli Uffici regionali rilasciano l’attestato di deposito all’atto della presentazione verificando la corrispondenza della documentazione presentata a quella prevista dall’art. 4, comma 10 del Reg. 3/2016.

[…]

  1. Locali in classe d’uso I ad uso servizi (rimesse attrezzi agricoli, ricovero di animali e simili), mono-piano, con superficie ≤ 30.0 mq e altezza media ≤ 3.50 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipo aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.00 kN/mq

Inoltre, sono esplicitamente considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo ai sensi della L.R. 13 ottobre 2020, n. 29 Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, che recita:

“CAPO I
Modifiche alla l.r. 18/1983

Art. 14
(Sostituzione dell’art. 71 della l.r. 18/1983)  

Art. 71
(Manufatti connessi alla conduzione del fondo)

  1. Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, ivi comprese le strutture di ricovero previste dall’articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione), gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.
    2. I manufatti di cui al comma 1 possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. È consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq fino ad un massimo di 600 metri quadrati. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3.000 metri quadrati.
  2. Non è soggetta alle limitazioni di cui al comma 2 la realizzazione di serre o coperture stagionali destinate a proteggere le colture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del Comune.”

La struttura di ricovero dell’allevamento potrebbe essere costituita da pilastrini in legno disposti lungo il perimetro esterno, sui quali poggiano alcuni fogli di lamiera grecata che ne costituiscono il tetto a falda unica. I pilastrini sono piantati nel terreno per un profilo di almeno 80 cm protetti da pece ed isolante che ne eviti la marcescenza, non vi sono opere murarie. Lateralmente la struttura potrebbe avere alcune tamponature amovibili costituite da lamiera ondulata per riparare dalle intemperie, su tre lati. Il fronte della struttura è costituito da una recinzione incernierata sui pilastrini per permettere ingresso ed uscita degli animali. Sui due lati del fronte sono posizionate mangiatoie e abbeveratoi. Si considera la possibilità di avvicinare all’ingresso della struttura una struttura porta-fieno per permettere una più facile alimentazione degli animali quando stazionino nella struttura di ricovero.
La struttura sarebbe adibita al ricovero temporaneo degli animali nei periodi con temperature non idonee alla deambulazione ed al ricovero serale.
La ventilazione sarebbe garantita dalle finestrature laterali (aree scoperte non interessate da tamponature), oltre che dal fronte dell’edificio.
Il fondo potrebbe essere costituito da deposito di pietrame sul quale può essere allocato fieno per permettere agli animali di coricarsi senza entrare in diretto contatto con il terreno e per costituire una zona secca idonea alla stabulazione. Le deiezioni prodotte all’interno della struttura verrebbero periodicamente asportate ed il fieno di fondo cambiato per garantire confort agli animali.

 

Nicolò Passeri, Dottore Agronomo, libero professionista. Consulente per imprese agricole ed agroalimentari in ambito tecnico legale. Svolge analisi economico-estimative e di marketing dei processi produttivi. Supporta le imprese nella valorizzazione in filiera delle produzioni e nello sviluppo e dei sistemi di certificazione volontari e regolamentati. Docente presso ITS Academy Agroalimentare.