di Emanuele Stevanin, Valerio De Vitis, Donato Ferrucci
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L’etichettatura in ambito del settore agroalimentare è da sempre oggetto di forte attenzione sia da parte del legislatore che dei diversi portatori di interesse. Di fatto l’etichetta di un prodotto alimentare esprime la carta dei diritti all’informazione del consumatore, e pertanto, è evidente l’importanza che potenzialmente può rivestire in un momento sociale dove la comunicazione è la chiave di prima lettura di qualsiasi fenomeno.
Dall’etichetta legata al prodotto, poi al processo, quindi ai sistemi qualità, fino a pensare a delle etichette “narranti” l’intera storia del prodotto.
Il decreto legislativo n. 16 del 3 settembre 2020, rende l’etichettatura ambientale obbligatoria sugli imballaggi, introducendo novità di vario genere. Per dare delle indicazioni sul tema il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), mantenendo attenzione alla tematica comunicativa, il 16 Dicembre 2020 ha ufficializzato le “Linee Guida Conai”, condivise con il Ministero dell’Ambiente, ed attualmente in fase di valutazione.
Il CONAI, segnalando che la formulazione dell’obbligo di etichettatura introdotto dalla nuova norma lascia spazio a dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti obbligati, ed il perimetro dell’obbligo, ha intrapreso la strada di proporre un supporto tecnico alle imprese ed ai tecnici.
In particolare, l’atto legislativo richiamato dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Ai produttori, spetta l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
E’ chiaro come la norma consenta diversi gradi di libertà ai produttori, scegliendo la via non di dettagli quanto di principi.
Il termine “opportunamente”, lascia agli operatori la forma ed i modi che ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, mentre il richiamo agli standard UNI rimane generico. Altro aspetto segnalato dalla linea guida interessa l’identificazione del soggetto destinatario dell’informazione, ovvero il consumatore.
CONAI identifica nel Codice del Consumo (art. 3 comma 1) la definizione di consumatore, seppur con un approccio piuttosto rocambolesco in termini giuridici, quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Analoga definizione riscontrata nel Dlg. 152/2006 (art. 218, comma 1) lettera v).
Circa quali sono le informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi, e quali di questi dovrebbero riguardare, si propone uno schema di sintesi che dovrebbe aiutare in prima istanza e con i necessari approfondimenti, a indirizzare gli operatori ed i tecnici interessati:
- etichettatura degli imballaggi destinati al consumatore finale
Le informazioni da riportate sull’unità di vendita che CONAI indica come necessarie sono:
- codifica del materiale di imballaggio (es. PET, PVC, ecc.)
- indicazione del tipo di raccolta (es. “Raccolta plastica” oppure “Plastica–Raccolta Differenziata”)
mentre quelle indicate come consigliate sono:
- tipologia di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica)
- suggerimenti per la raccolta (es. dicitura del tipo “Segui le indicazioni del tuo Comune”),
come riassunto nello schema che segue:
- etichettatura degli imballaggi destinati al b2b
Gli imballaggi destinati al b2b (es. quelli destinati ai professionisti) devono obbligatoriamente riportare almeno la:
- codifica del materiale di imballaggio (es. PAP per il cartone, GL per il vetro, ecc.)
Tutte le altre informazioni restano volontariamente applicabili.
Altri aspetti da considerare
stile grafico
L’azienda ha libertà di scelta sullo stile grafico, sulla forma e sui colori dell’etichettatura ambientale, tuttavia, deve essere facilmente comprensibile, non fuorviante e ben leggibile. La Linea guida suggerisce pertanto di fare riferimento a quanto già disciplinato dal Reg.1169/11/CE sull’altezza minima dei caratteri ovvero 1,2 mm, con deroga a 0,9 mm quando la superficie maggiore dell’imballaggio è <80 cm2.
imballaggi di piccole dimensioni
La norma non prevede alcuna esenzione per gli imballaggi di piccole dimensioni, tuttavia la Linea Guida suggerisce l’utilizzo di rimandi a siti aziendali, APP, etc. qualora la superficie maggiore dell’imballaggio sia inferiore ai 25 cm2.
Considerata quindi la complessità della materia sarebbe sempre opportuno, da parte degli operatori, formulare una richiesta di specifica al proprio fornitore al fine di acquisire informazioni circa la tipologia di imballaggio, in modo da essere certi della specifica di smaltimento, in quanto la responsabilità purtroppo è anche di chi immette in commercio il prodotto.
Stevanin Emanuele è socio amministratore e responsabile della formazione della “QTA Consulting srl. Svolge attività di consulenza per la qualità e la sicurezza alimentare di primarie aziende toscane operanti nel settore alimentare. Esperto in implementazioni di Sistemi di Gestione per la Qualità e la Sicurezza Alimentare, anche in conformità agli standard ISO 22000, BRC e IFS e OHSAS 18001:2007 / ISO 45001.
Valerio De Vitis è fondatore e responsabile della “QTA Consulting”, società di professionisti fondata nel 1995 con sede a Livorno specializzata nella consulenza e servizi alle imprese agroalimentari in tema di tecnologie, controllo qualità, aspetti tecnico-giuridici, formazione, sistemi qualità certificabili, sicurezza alimentare e sicurezza sui luoghi di lavoro. Consulente per la qualità e la sicurezza di aziende operanti nel settore alimentare. Esperto in implementazioni di Sistemi di Gestione per la Qualità e la Sicurezza Alimentare, anche in conformità agli standard ISO 22000, BRC e IFS. Process Authority and Process Supervisor ai sensi della normativa FDA USA, 99/100.
Donato Ferrucci, Dottore agronomo libero professionista, riveste attualmente l’incarico di Responsabile di Bioagricert Lazio e di Cultore della materia presso la cattedra di Gestione e Comunicazione d’Impresa” – Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi della Tuscia. E-mail: donatoferrucci@alice.it