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Ritorno al futuro del bio. Il Regolamento (UE) 848/2018

di Donato Ferrucci

nuovo regolamento biologico

Il nuovo regolamento comunitario, a parere dell’autore, si presenta con una veste “etica” completamente ridefinita di cui, non sembra percepita la portata anche dagli addetti ai lavori, forse troppo presi da regole di produzione, disattenzionando i principi fondatori del sistema stesso. Eppure si vola alto….., una visione di tutela ambientale più ampia, con attenzione al clima e all’immissione di elementi dannosi.

A seguire si perimetra un modello organizzativo autosostenibile, che mira a ridurre gli input esterni e aumentare il grado di indipendenza dei prodotti arrivando ai consumatori attraverso quel magnifico strumento di mercato che è la filiera corta.

Andiamo quindi con calma ad analizzare gli aspetti salienti in termini di innovazione nei principi.

Il rinnovato atto regolatorio comunitario riesamina le basi legislative della produzione biologica, apportando elementi in parte innovativi ed in parte cristallizando altri, oramai consolidati come prassi, ma che ancora non avevano una base giuridica, con una potenziale difficoltà operativa nell’applicazione di una prassi senza fondamento giuridico.

Il Regolamento (UE) 2108/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, introduce la regolazione con un preambolo di 124 “Considerando”, contro i 40 del 834/07. Questo aspetto già segnala una più sofisticata struttura dei temi trattati e dell’attenta contestualizzazione normativa riferita al sistema produttivo e sociale.

Il primo considerando conferma ed afferma la valenza ambientale del metodo produttivo, visto anche la trentennale esperienza e la motivazione oramai consolidata. Una visione produttiva olistica a orientamento ambientale con uno sguardo rivolto alle preferenze del consumatore, volendo nel contempo produrre esternalità ambientali positive.

“La  produzione  biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare  basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di  ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali  e  norme  rigorose  di  produzione  confacenti  alle  preferenze  di  un  numero  crescente  di  consumatori  per  prodotti  ottenuti  con  sostanze  e  procedimenti  naturali.  La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall’altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al  benessere  degli  animali e  allo  sviluppo  rurale”

Si conferma quindi la duplice funzione sociale: a) soddisfare la richiesta di prodotti biologici, b) produrre beni ambientali a favore del sistema. Quest’ultimo punto da rimarcare con adeguata enfasi, la produzione biologica, rimane una norma tecnica con obiettivo ambientale. Nel caso non fosse raggiunto il miglioramento dell’ambiente attraverso l’esercizio dell’agricoltura biologica, non è sbagliata la norma o il modello operativo, ma il modo con cui viene letta, interpretata e applicata.

Si argomenta poi come soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti biologici e il rispetto dei principi e delle norme stabiliti.
Viene ribadito il legame della produzione al suolo ma si assiste apertura ad alcune pratiche colturali che non sono legate al suolo, come la produzione di semi germogliati o cespi di cicoria e la produzione in vaso di piante ornamentali e di erbe aromatiche che sono vendute in vaso al consumatore
Nella successiva riflessione si vuole evidenziare come intervengono ed irrompono alcuni elementi anche originali che inseriscono aspetti anche fortemente innovativi.

Capo I, Art. 1. L’oggetto

Il regolamento fissa i principi della produzione biologica e stabilisce le norme relative:

  • alla produzione biologica,
  • alla relativa certificazione,
  • all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità,
  • nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 (specificità riconosciuta al settore)

Oltre che al momento produttivo e alle indicazioni rivolte al mercato, l’interesse della norma si estende agli aspetti della “Certificazione”, atto mediante una parte terza dichiara conforme il soggetto ai requisiti stabiliti. Aspetto fondamentale del sistema, che aveva sempre argomentato su concetti di impatto su requisiti e controlli, ma oggi incorpora anche il momento dichiarativo, che in tal modo dovrebbe arrivare ad omogeneità unionale.

Art. 4, capo I. Gli Obiettivi

Gli obiettivi si muovono verso un livello di maggiore responsabilità ambientale e sociale. Il legislatore mette ordine nei concetti di principi ed obiettivi, con una revisione dei concetti del precedente atto, dove i due elementi erano, a parere dell’autore, confusi nel loro utilizzo (principi che apparivano obiettivi e viceversa). L’articolo enumera, tra gli altri, i seguenti scopi di natura generale:

  • contribuire a tutelare l’ambiente e il clima;
  • conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;
  • contribuire a un alto livello di biodiversità;
  • contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
  • promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione.
  • contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

Questi, di sicuro, cardini per la componente etico-ambientale perseguita, introducono concetti di attenzione verso criticità attuali e pulsanti: l’impatto antropico sul clima e sulla tossicità dell’ambiente, attraverso un uso sconsiderato e non professionale di mezzi tecnici, con le conseguenze da più parti indicate (ISPRA – Rapporto Nazionale pesticidi nelle acque. Edizione 2018).

Di notevole interesse e grande innovazione è anche l’attenzione posta alle filiere corte ed alla produzione locale, duplice modello che se adottato nella duplice visione, è in grado di ridurre gli impatti, in coerenza il modello di sostenibilità produttiva perseguito dalla norma. In particolare la filiera corta è da sempre un modello produttivo a ridotto impatto ambientale, proprio in virtù della connessione puntuale e locale tra domanda e offerta (Nota 1).

Tra gli altri obiettivi, si ritrovano inoltre:

  • incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione;
  • contribuire allo sviluppo dell’offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica;
  • contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
  • promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico.

Rimane significativo che, aprendo un nuovo orizzonte di scopo, la conseguenza implicita è la potenzialità di estensione del campo di applicazione anche ad attività che potrebbero comunque contribuire a tali obiettivi. E’ una sorta di emancipazione dai limiti di miglioramento ambientali quando declinati come fertilità dei suoli o biodiversità, ma che oggi possono assumere diverse declinazioni e connotazioni perché legate ad aspetti climatici o di tossicità ambientale.

Capo I, Art. 5, 6 e 7. I Principi

I principi esprimono le modalità attraverso le quali raggiungere gli obiettivi. Ai principi non si ubbidisce ma si aderisce. Una adesione volontaria e consapevole può portare all’adozione di un modello produttivo in grado di arrivare agli obiettivi. Tra i principi si ritrovano modalità di significativo contenuto etico, coerente con gli obiettivi proposti:

Principi Generali

a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio tra di essi;

b) preservare elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale;

c) assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la sostanza organica e l’aria;

d) produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell’acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;

e) garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;

f) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che:

  • utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
  • praticano la coltura di vegetali nel suolo e la produzione animale legata alla terra, o l’acquacoltura nel rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche;
  • escludono l’uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM che non siano medicinali veterinari;
  • si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive;

g) limitare l’uso di fattori di produzione esterni; qualora siano necessari fattori di produzione esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori di produzione esterni si limitano a:

  • fattori di produzione provenienti da produzione biologica; per quanto concerne il materiale riproduttivo vegetale, si dà priorità alle varietà selezionate per la loro capacità di rispondere alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica;
  • sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
  • concimi minerali a bassa solubilità;

h) adattare il processo di produzione, ove necessario e nel quadro del presente regolamento, per tenere conto delle condizioni sanitarie, delle diversità regionali in materia di equilibrio ecologico, climatico e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche;

i) escludere dall’intera catena dell’alimentazione biologica la clonazione animale, l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti;

j) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie.

Capo I articolo 2. Ambito di applicazione

Il campo di applicazione, ovvero chi e cosa può o deve essere certificato, conferma il soggetto (operatori che gestiscono i prodotti certificati) e le fasi (l’intesa filiera) ma amplia l’oggetto di interesse della norma, in particolare

  • a prodotti non agricoli ma strettamente legati all’agricoltura (es. sale, lana e cotone)
  • a nuove specie di animali (conigli e cervidi)
  • coinvolge l’intera filiera in tutte le fasi

I soggetti interessati sono tutti gli operatori che, in qualunque fase della produzione, della preparazione e della distribuzione, esercitano attività relative ai prodotti ai prodotti biologici.

Rimane l’esonero per la ristorazione collettiva lasciando agli stati membri la possibilità di fissare norme specifiche (si fa divieto dell’utilizzo del logo sia riferito ai prodotti che alla pubblicità delle collettività)

Da ultimo, viene ribadito l’assunto che è conforme ad una norma di qualità solo ciò che è conforme alla norma generale e, quindi, il regolamento si applica fatte salve le norme cogenti in linea generale; mentre, si assiste ad uno specifico riferimento di conformità al Reg. (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Per l’elenco dei prodotti che sono oggetto del regolamento si veda la nota 2 al presente articolo

Capo V, Art. 34. Sistema di Certificazione

Rimane inalterato il soggetto interessato dal campo di applicazione, ovvero qualunque operatore che produce, prepara, distribuisce o immagazzina prodotti biologici o in conversione, che importa tali prodotti da un paese terzo o esporta tali prodotti in un paese terzo o che immette tali prodotti sul mercato.

In uno qualsiasi di questa casistica l’operatore è tenuto a notificare l’attività alle autorità competenti

Rimangono esonerati gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi.

Capo V, Art. 35. Certificato

Altro punto innovativo della norma è che viene perimetrato lo strumento “certificato”, oggetto che che nei Regg. (CE) 834/07 ed 889/08 compariva solamente in riferimento all’attività di importazione. La norma fissa tre momenti:

  1. Il rilascio da parte degli Organismi di controllo a chiunque notifica la propria attività:
  2. Il vincolo agli operatori a non poter immettere i prodotti biologici solo se dotati di tale certificato
  3. La verifica nella catena di forniture della presenza del certificato

Trova quindi una nuova dimensione giuridica un elemento fino ad ora di natura strettamente tecnica che consisteva nella dichiarazione di conformità e nella catena di certificazione/custodia dei prodotti biologici.

Infine l’art. 35 consente agli stati membri di esonerare dal certificato gli operatori di dimensioni modeste, che vendono prodotti non imballati (sfusi), fatto salvo che gestiscono li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita. Le condizioni accessorie sono:

  1. a) che le vendite non superino 5 000 kg all’anno;
  2. b) tali vendite non rappresentino un fatturato annuo relativo ai prodotti biologici non imballati superiore a 20 000 EURO;
  3. c) il costo potenziale di certificazione dell’operatore superi il 2 % del fatturato totale sui prodotti biologici non imballati venduti dall’operatore.

Capo V, Art. 36. Gruppo di operatori

Come per altri standard di qualità inizia ad avanzare il concetto di “certificazione di gruppo”, al fine di agevolare le piccole realtà avvalendosi di economie di scala. Il gruppo può essere costituito solo da agricoltori, e che manifestano le seguenti situazioni dimensionali:

  1. i) cui costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2 % del fatturato o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro e il cui fatturato annuale di produzione biologica non eccede i 25 000 EUR o il cui volume standard di produzione biologica non è superiore a 15 000 EUR l’anno; oppure
  2. ii) ciascuno dei quali ha aziende di massimo 5 ettari (0,5 ettari, nel caso di serre, o 15 ettari, nel caso di pascoli permanenti).

Inoltre, il gruppo deve:

  1. e) essere costituito soltanto da membri le cui attività di produzione si svolgono in prossimità geografica le une alle altre;
  2. f) istituire un sistema di commercializzazione comune dei prodotti ottenuti dal gruppo;
  3. g) istituire un sistema per i controlli interni che comprende una serie documentata di attività e procedure di controllo, in base alle quali una persona o un organismo identificati sono responsabili di verificare il rispetto della orma da parte di ciascun membro del gruppo.

I vantaggi sono dati dalla possibilità di avere un numero ridotto di verifiche da parte dell’Organismo di Controllo, secondo un probabile criterio di rappresentatività. Le specifiche modalità saranno oggetto di un atto in fase di elaborazione. Già da ora però il sistema appare di non semplice attuazione operativa. E’ però presto per un giudizio tecnico, mancando gli elementi che ne consentono la definizione.

Conclusioni

Un perimetro legislativo per una dimensione innovativa di natura etico-ambientale-sociale. Lo strumento giuridico diventa così plurimo negli scopi, cercando di arrivare ad una sostenibilità a carattere sistemico, causa le diverse componenti chiamate in gioco. Il regolamento regala qualche novità e pone le basi per uno sviluppo del sistema produttivo verso una qualità orientata sempre di più a favorire modelli “auto-sostenibili” e in diretto contatto con il consumatore, in modo tale da abbreviare le distanze tra produzione e consumo.

E’ il disegno di un’impresa agro-alimentare in cui la fase agricola, della trasformazione, della commercializzazione e della comunicazione sono orientate verso un approccio di filiera governato da un modello operativo sostenibile, ed in cui l’origine, l’identità, i valori e le evocazioni si affermano come principi e modelli di vita.

Nota 1.

Concetti da sempre evidenziati in altri lavori:

Ferrucci D., “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, Collana “Come si fa a…”. Europe Direct Lazio – Rete di Informazione della Commissione Europea. 2008

Ferrucci, D. 2011 al 2015 serie di articoli “Dal campo all’etichetta, esercizi di filiera corta” su www.rivistadiagraria.org. Serie tecnica con esempi di percorsi produttivi ed etichette di prodotti agroalimentari

Ferrucci D., Franco S., “La promozione delle produzioni aziendali attraverso la gestione diretta della filiera”, AgriRegioniEuropa n. 25, Giugno 2011

Ferrucci D., “La filiera ad anello: corta ed efficiente”, www.rivistadiagraria.org, n. 180. Dicembre 2013

Nota 2. Il campo di applicazione del Reg. (UE) 2018/848

Il regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:

  1. a) prodotti agricoli vivi* o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
  2. b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
  3. c) mangimi.

* Gli animali che sono elencati in esplicito nel regolamento (parte II. Norme di produzione animale) sono: bovini, equini, ovini, i caprini e i suini, pollame (galline ovaiole, polli, capponi, anatre di pechino, anatra muta, germani reali, faraone, tacchini e oche da carne), api, conigli e cervidi.

Il regolamento si applica anche ad altri prodotti strettamente legati all’agricoltura ed elencati nell’allegato I dello stesso:

  • Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
  • mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,
  • sale marino e altri sali per alimenti e mangimi,
  • bozzoli di bachi da seta atti alla trattura,
  • gomme e resine naturali,
  • cera d’api,
  • oli essenziali,
  • turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti,
  • cotone, non cardato né pettinato,
  • lana, non cardata né pettinata,
  • pelli gregge e non trattate,
  • preparati erboristici tradizionali a base vegetale

Nota 2. I principi specifici dettati dal Reg. (UE) 2018/848

Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell’acquacoltura

a) mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la sua biodiversità, prevenire e combattere l’impoverimento in sostanza organica, la compattazione e l’erosione del suolo e nutrire i vegetali soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo;

b) ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;

c) riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l’allevamento;

d) tutelare la salute dei vegetali mediante misure preventive, in particolare la scelta di specie, varietà o materiale eterogeneo appropriati che siano resistenti agli organismi nocivi e alle malattie, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali degli organismi nocivi;

e) utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità;

f) nella scelta delle varietà vegetali, tenere conto delle particolarità di ciascun sistema di produzione biologica, dando priorità ai risultati agronomici, alla resistenza alle malattie, all’adattamento a diverse condizioni pedoclimatiche locali e al rispetto delle barriere naturali per quanto riguarda gli incroci genetici;

g) usare materiale riproduttivo vegetale biologico, come ad esempio materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico, e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;

h) produrre varietà biologiche utilizzando la capacità riproduttiva naturale e prestando attenzione alle barriere naturali all’incrocio;

i) fatti salvi l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 e la privativa nazionale per ritrovati vegetali concessa in base al diritto nazionale degli Stati membri, prevedere la possibilità per gli agricoltori di usare materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalle proprie aziende al fine di promuovere le risorse genetiche adattate alle condizioni specifiche della produzione biologica;

j) nella scelta delle razze animali, tenere conto di un grado elevato di diversità genetica, della capacità degli animali di adattamento alle condizioni locali, del loro valore riproduttivo, della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;

l) ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, compresi l’esercizio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria aperta e ai pascoli;

m) somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica e di sostanze naturali non agricole;

n) utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati durante tutto il corso della loro vita, sin dalla nascita o dalla schiusa delle uova, in aziende biologiche;

o) mantenere nel tempo la salute dell’ambiente acquatico e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;

p) somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 o mangime biologico composto di ingredienti agricoli provenienti dalla produzione biologica, inclusa l’acquacoltura biologica, e di sostanze naturali non agricole;

q) evitare di creare eventuali pericoli per le specie protette derivanti dalla produzione biologica.

 

Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici

a) produrre alimenti biologici a partire da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica;

b) limitare l’uso di additivi alimentari, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e coadiuvanti tecnologici, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;

c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno in merito alla vera natura del prodotto;

d) trasformare in maniera accurata gli alimenti biologici, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici;

e) escludere gli alimenti che contengono, o sono costituiti da, nanomateriali ingegnerizzati.

unione europea agricoltura biologica

Donato Ferrucci, Dottore agronomo libero professionista, riveste attualmente l’incarico di Responsabile di Bioagricert Lazio e di Cultore della materia presso la cattedra di Gestione e Comunicazione d’Impresa” – Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi della Tuscia. E-mail: donatoferrucci@alice.it

 

   

Qualità e certificazione

dei prodotti agroalimentari

 

Autore: Donato Ferrucci

 

Edizioni

Associazione di Agraria.org

 

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