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Il “Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata”. Un nuovo strumento di valorizzazione delle produzioni agroalimentari

di Donato Ferrucci

Il “Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata” (SQNPI) è uno standard di produzione di fonte legale. L’adesione consente di porre il corrispondente segno distintivo sui prodotti realizzati. Il sistema è istituito con Legge n. 4 del 3/02/2011. L’obiettivo, dichiarato al comma 3 dell’art. 2, ambizioso, è di garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti; ciò mediante adesione a norme tecniche di “Produzione integrata”, la cui verifica sarà compito di Organismi terzi accreditati. La “Produzione Integrata” è definita, nel medesimo atto, come un sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

L’adesione è volontaria ed aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli. Si configura quindi una valenza pubblicistica del sistema e del segno correlato, bene della collettività, in quanto aperto a tutti i produttori e garantito dalle istituzioni. La funzione sociale è duplice:

  • realizzare prodotti di qualità superiore;
  • rispettare l’ambiente.

Con la pubblicazione del DM 08/05/2014, attuativo della precedente norma, si disciplina il sistema per quanto attiene i soggetti coinvolti e gli aspetti di normazione. All’art. 8 è istituito il marchio SQNPI definendo la componente grafica, mentre all’Allegato 1 sono stabilite le regole di utilizzo del medesimo.
In successione è stato realizzato il sistema informativo di registrazione degli operatori presso il portare istituzionale di “Rete Rurale” (ww.reterurale.it). Le regole generali sono state dettagliate nel Manuale di “PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL’AMBITO DEL SQNPI” arrivato alla versione n. 4/2018 del 25/10/2017. Tutti i materiali informativi sono disponibili a titolo gratuito sul sito.
Di fatto, dal punto di vista tecnico, il sistema trova fondamento sui disciplinari di agricoltura integrata elaborati a livello nazionale e perfezionati dalle singole regioni. I disciplinari sono distinti in due assi: parte agronomica e parte dedicata alla difesa dalle infestanti.

Le aziende sono quindi tenute, per poter utilizzare il segno distintivo:

  • al rispetto dei disciplinari regionali di riferimento;
  • alla coerenza con le regole dì generali di sistema;
  • a sottoporsi al controllo di un Organismo di certificazione accreditato.

I disciplinari dettano le pratiche di gestione delle colture e di difesa dalle avversità. Per il primo aspetto impongo l’adozione di prassi agronomiche mirate a predisporre la coltura nel miglior stato vegetativo, al fine di limitare la necessità di interventi di difesa. Per il secondo, fermo restando la possibilità di utilizzo di prodotti chimici di sintesi, viene posto un limite sia per le dosi che per la gamma di principi attivi utilizzabili.
Le regole generali invece dettano le modalità di adesione e di gestione delle attività collegate al processo di certificazione.
Il primo, attuale, limite è dato dal campo di applicazione. Il SQNPI si applica alle colture per le quali sono definite le modalità di produzione nei disciplinari regionali che sono parte integrante del SQNPI stesso. Sono pertanto escluse le produzioni zootecniche.
Per i produttori agricoli l’adesione può essere presentata prima dell’avvio delle pratiche agronomiche relative alla coltura da certificare oppure, qualora già in atto, nei casi in cui sia possibile documentare la parte delle attività colturali già svolte.
Per i condizionatori, trasformatori e distributori, l’adesione può essere effettuata in qualunque periodo dell’anno, ma comunque prima dell’inizio di ogni attività riguardante la gestione di prodotti o processi attinenti al SQNPI. Solo nel caso di prima iscrizione, in deroga a quanto prima indicato, l’adesione è consentita a condizione che sia garantita la rintracciabilità delle produzioni.

La richiesta di adesione può essere presentata:

  • direttamente dal soggetto richiedente come utente qualificato;
  • tramite il centro di assistenza agricola (CAA) al quale il richiedente ha conferito mandato;
  • tramite il rappresentante legale dell’associazione in caso di produttori associati (utente istituzionale).

Questa deve essere rinnovata annualmente, pena il decadimento dell’iscrizione.
Nel momento dell’adesione l’operatore si impegna a collaborare con l’ODC facilitandone l’attività, svolta con o senza preavviso, in tutte le sue fasi ed articolazioni.
Le domande di adesione possono essere presentate per i seguenti scopi:

  • marchio SQNPI;
  • conformità agro-climatico-ambientale;
  • entrambi i casi precedenti.

Il sistema inoltre prevede due possibili modalità di adesione:

  • azienda singola;
  • operatori associati coordinati da un capo-filiera

Nel primo caso l’Organismo di Controllo (OdC) effettua presso l’azienda, nel rispetto delle tempistiche previste nel piano di controllo:

  • una verifica annuale di conformità aziendale e del processo produttivo. La verifica dovrà riguardare tutte le colture per le quali è stata richiesta l’adesione al SQNPI;
  • una analisi multiresiduale su un campione di prodotto o altra matrice, di una delle colture per le quali è stata richiesta l’adesione al SQNPI;

Nel secondo caso, l’OdC, partendo dal presupposto che gli operatori associati riferiscano ad un capofila o gestore del sistema, effettua:

  • una verifica preliminare dell’attività di autocontrollo degli operatori. Infatti, ogni operatore associato assoggettato al sistema di controllo è tenuto al rispetto del disciplinare di produzione e all’applicazione dei contenuti del piano di controllo. In particolare, deve essere garantita in continuo la rispondenza del prodotto alle caratteristiche disciplinate mediante un apposito sistema di registrazione;
  • una verifica annuale ai centri di lavorazione. La prima verifica a seguito dell’adesione al SQNPI deve riguardare tutti i centri di lavorazione almeno fino ad un numero pari a 5. Nel caso di un numero di centri superiore, la verifica della parte eccedente deve essere fatta entro l’anno successivo, integrando il campione con impianti estratti con il metodo casuale;
  • una verifica annuale su un campione di aziende che aderiscono attraverso l’organizzazione al SQNPI con le stesse modalità previste per le aziende singole. Il numero di aziende verificate sarà pari alla radice quadrata del numero delle stesse;
  • una analisi multiresiduale su un campione di prodotto o altra matrice, delle aziende sottoposte a controllo (radice quadrata) su una delle colture per le quali è stata richiesta la adesione al SQNPI.

Nella fase di post-raccolta (condizionamento e commercializzazione), ai fini della possibilità di utilizzo del segno, è richiesta la garanzia di identificazione e rintracciabilità delle produzioni certificate SQNPI. L’interruzione del percorso di rintracciabilità, per il sistema, si configura come una “Non conformità” (NC) e comporta l’applicazione di specifiche sanzioni.
Invece, nel caso di prodotti trasformati, per potere essere definito “Prodotto trasformato da produzione integrata” le materie prime che lo compongono devono provenire per almeno il 95% da ingredienti di origine agricola, riferiti al peso del prodotto finito, conformi ai disciplinari di produzione integrata di riferimento. Dovranno essere costantemente garantite l’identificazione e la separazione dei lotti dalle produzioni diverse da quelle SQNPI.

Per quanto attiene invece la possibilità di combinare il segno con quelli relativi ad analoghi sistemi di qualità, il marchio SQNPI può essere usato anche in abbinamento con marchi privati o collettivi che qualifichino il prodotto sulla base di standard diversi purché non si ingeneri confusione nel consumatore.
Per apporre il logo sulle etichette o sugli imballaggi, l’operatore dovrà essere preventivamente autorizzato dall’OdC a cui è lasciata la facoltà di far apporre anche il proprio marchio in abbinamento a quello del SQNPI.

Il segno:

logo sqnpi qualità sostenibile produzione integrata agroalimentare

Donato Ferrucci, Dottore agronomo libero professionista, riveste attualmente l’incarico di Responsabile di Bioagricert Lazio e di Cultore della materia presso la cattedra di Gestione e Comunicazione d’Impresa” – Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi della Tuscia. E-mail: donatoferrucci@alice.it

Il diagramma di flusso del SQNPI. Fonte: www.reterurale.it

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