Sicurezza in agricoltura. Nuova regola tecnica per distributori e/o contenitori di carburante di tipo C.
di Michele Piccioni
1.1. Introduzione.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 22.11.2017 che prevede importanti novità per l’istallazione e l’esercizio di contenitori – distributori, a uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.
Si precisa che il Decreto Ministeriale precitato non trova applicazione per gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuato ad applicarsi le regole e/o disposizioni previste in materia di prevenzione incendi.
1.2. Obbiettivi che si vogliono perseguire.
Per quanto riguarda il profilo della sicurezza, i contenitori – distributori, devono essere installati e gestiti nella prospettiva di perseguire i seguenti obiettivi:
- ridurre al minimo le cause di fuoriuscita accidentale di carburante;
- ridurre al minimo il rischio di incendio;
- in caso di evento accidentale limitare i danni alle persone, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
- in caso di evento accidentale limitare i danni all’ambiente;
- al verificarsi di un evento accidentale i soccorritori dovranno essere messi nella condizione di operare in sicurezza.
1.3. Ambito di applicazione delle disposizioni tecniche.
Le nuove disposizioni previste dal Decreto Ministeriali del 22.11.2017 vengono applicate ai contenitori – distributori di nuova installazione e a quelli esistenti.
Sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica di cui all’art. 3 i contenitori – distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:
- siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antiincendio, rilasciati dalle comprendenti autorità, così come previsto dall’articolo 38 del Decreto Legge n. 69 del 2013 e modificazioni previste dalla Legge n. 98 del 2013.
- siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 151 del 2011.
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori – distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151 del 2011.
Tutti i contenitori – distributori, in conformità delle normative nazionali e comunitarie, devono avere le seguente caratteristiche:
- approvazione di tipo ai sensi del Decreto Ministero dell’Interno del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII.
- tutti i componenti devono essere provvisti di marcatura CE.
La normativa all’articolo n. 4 prevede anche una serie di obblighi a carico dell’installatore, esso deve:
- verificare che il contenitore – distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista.
- che il responsabile dell’attività sia informato degli specifichi obblighi finalizzati a garantire il corretto uso nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.
1.4. Regola Tecnica introdotta.
La Regola Tecnica è espressamente prevista dall’allegato n. 1 del Decreto Ministeriale del 22.11.12017.
In prima battura vengono fornite le seguenti definizioni:
a) liquido combustibile di categoria C: liquido avente un punto di infiammabilita’ da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purché’ la prova del grado di infiammabilita’ sia completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150° C, più del 2 per cento di distillato. I metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata di tale liquido devono essere quelli previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934
b) contenitore – distributore: complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacita’ geometrica non superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l’erogazione del liquido contenuto, il termine e’ equivalente a quello di contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile gia’ utilizzato nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990;
c) deposito di distribuzione insieme dei contenitori-distributori di liquidi combustibili di categoria C.
d) capacità geometrica di un contenitore – distributore: volume geometrico interno del serbatoio del contenitore-distributore.
e) capacità complessiva dei depositi di distribuzione: quantita’ massima di carburante liquido di categoria C che può essere detenuta in piu’ depositi di distribuzione, presenti presso l’attività.
La Regola Tecnica prevede espressamente anche una serie di misure:
- la capacità geometrica massima del contenitore-distributore e’ fissata in 9 m³.
- La capacita’ complessiva del deposito di distribuzione non può essere superiore a 9 m³. Tale capacita’ puo’ essere ottenuta anche con piu’ contenitori-distributori la cui di stanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m.
Nell’ambito di un’attività è prevista espressamente la possibilità di poter installare più depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacita’ complessiva non superiore a 45 m³.
In modo rigoroso vengono definiti anche i criteri di installazione e caratteristiche costruttive, in particolare:
a) i contenitori contenitori-distributori e i relativi dispositivi e componenti devono essere costruiti e installati secondo la regola dell’arte.
b) il serbatoio può essere a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell’intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere:
- entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione anticorrosione;
- parete interna metallica ed esterna con altro materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché’ idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti;
- entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché’ resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione;
- parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione;
- a parete singola con:
-parete metallica con protezione anticorrosione;
-parete in materiale non metallico ma di classe A1 di reazione al fuoco.
I contenitori – distributori possono essere messi in opera se muniti di:
- dichiarazione di conformità CE per i componenti;
- manuale di installazione, uso e manutenzione;
- targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:
- il nome e l’indirizzo del costruttore;
- l’anno di costruzione ed il numero di matricola;
- la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
- la pressione di collaudo del serbatoio;
- gli estremi dell’atto di approvazione.
Vengono dettate anche una serie di disposizioni in relazione all’istallazione dei contenitori – distributori in particolare:
- devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive;
- è’ vietata l’installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi;
- devono essere installati in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali;
- devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l’esercizio;
- quelli che sono provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile;
- lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio, dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o infiammabile; nel caso di box prefabbricato di cui al punto 4.10 tale tubo di equilibrio deve sfociare all’esterno, mantenendo le medesime caratteristiche sopra riportate.
Il Decreto Ministeriale del 22.11.2017 prevede anche la possibilità di impiego di prodotti per uso antincendio, in particolare tali prodotti devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se:
- utilizzati conformemente all’uso previsto;
- se sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto;
- se sono conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili.
1.5. Abrogazioni di altre disposizioni normative.
L’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 22.11.2017 prevede espressamente l’abrogazione delle seguenti disposizioni normative:
- Decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante: Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
- Decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.
- 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante: Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antiincendio.
Michele Piccioni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Camerino ha conseguito successivamente un Master in “Diritto Economia e Tecnologie Informatiche” e una Specializzazione in Diritto Civile. Attualmente è docente presso diverse Scuole Superiori della Provincia di Macerata. Curriculum vitae >>>