Procedure per la certificazione dei vini DOP
di Roberto Sorrentino
Cantina Antinori al Bargino (Firenze)
Tutte le partite di vino DOP che utilizzano nella fase di commercializzazione la propria denominazione di origine, devono essere sottoposte ad una preliminare analisi chimico fisica e ad un esame organolettico per accertare che rispondano ai requisiti minimi previsti dai relativi disciplinari di produzione. Le analisi chimico-fisiche sono effettuate da un laboratorio convenzionato, iscritto nell’elenco dei Laboratori autorizzati dal Mipaaf e accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025. Le analisi organolettiche sono svolte da una Commissione di degustazione dei vini a DOP, i cui componenti devono essere iscritti nell’elenco dei tecnici e degli esperti degustatori.
A tale fine, l’interessato deve:
- Effettuare la richiesta di prelievo all’ente di certificazione preposto, tramite procedura on-line
- effettuati i dovuti accertamenti, il prelievo verrà programmato ed effettuato a cura del personale della struttura di certificazione (6 bottiglie di vino a DOP);
- i verbali di prelievo saranno compilati in duplice copia e sottoscritti anche dall’incaricato dell’azienda; delle due copie una è consegnata all’azienda e la seconda rimane alla struttura di controllo, unitamente agli esemplari del campione.
Per la certificazione dei vini DOP il prelievo dei campioni deve avvenire all’interno della zona di vinificazione.
Possono presentarsi i seguenti casi:
L’analisi chimico fisica ha esito positivo
Se l’analisi chimico fisica ha esito positivo, il campione può essere esaminato dalla Commissione di degustazione.
L’analisi chimico fisica ha esito negativo
L’esito negativo comporta che la partita sia dichiarata non idonea e preclude in successivo esame organolettico per i vini DOP. Entro sette giorni dal ricevimento della notifica da parte dell’ente di certificazione, l’interessato può chiedere un eventuale nuovo prelievo, ai fini della ripetizione dell’esame chimico – fisico, soltanto a condizione che la partita possa essere sottoposta a trattamenti enologici ammessi dalla normativa vigente in materia di vini DOP e IGP.
Può inoltre presentare eventuale ricorso contro l’esame chimico- fisico entro sette giorni dal ricevimento della notifica richiedendo un ulteriore esame della partita presso un altro laboratorio autorizzato. Trascorso tale termine in assenza di ricorso, l’ente di certificazione comunica la non idoneità del prodotto all’azienda interessata nonché all’ufficio dell’ICQRF territorialmente competente.
L’esame chimico fisico ed organolettico ha esito positivo
Se la Commissione di degustazione formula un parere positivo, l’intero procedimento si conclude (entro 20 giorni lavorativi) con la certificazione della relativa partita da parte della struttura di controllo che rilascia all’azienda un certificato di prodotto.
L’esame organolettico ha esito negativo
Nei casi di giudizio di “rivedibilità” e di “non idoneità” alla degustazione, la comunicazione all’interessato è effettuata dall’ente di certificazione, entro cinque giorni dall’emanazione del giudizio e contiene le motivazioni tecniche del giudizio.
Se il campione risulta “rivedibile” l’interessato può richiedere, previa effettuazione delle pratiche enologiche ammesse, una nuova campionatura per il definitivo giudizio entro il termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione. In tal caso deve essere ripetuta anche l’analisi chimico-fisica. In caso di nuovo giudizio di “rivedibilità”, il medesimo è da considerarsi di “non idoneità”. Se il campione risulta “non idoneo“, trascorso il termine sopra indicato, il prodotto per il quale non sia stata richiesta nuova campionatura è da considerarsi “non idoneo” e la struttura di controllo effettua, entro 5 giorni, la relativa comunicazione alla ditta interessata.
Qualora il campione sia giudicato “non idoneo”, l’interessato può presentare ricorso alla competente Commissione d’appello, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso è depositato presso la struttura di controllo che, entro 7 giorni, lo trasmette, a spese dell’interessato, alla commissione d’appello unitamente ad un campione del vino giudicato “non idoneo”, all’uopo accantonato e custodito presso la predetta struttura di controllo.
Roberto Sorrentino, Enotecnico Agronomo, iscritto all’Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Siena. E-mail: sorrentino.roberto@virgilio.it