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Attuazione di quanto disciplinato dall’articolo 26 dal DLGS 81/2008, e s.m.i.

di Raniero Manfredi Chiarenza

È giusto introdurre l’argomento richiamando le definizioni principali introdotte dal DLGS 81/2008.
Si dice di

  • IMPRESA AFFIDATARIA(art. 89, comma 1, lettera i) … impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
  • IMPRESA ESECUTRICE(art. 89, comma 1, lettera ibis) … impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
  • COMMITTENTE ( 89, comma 1, lettera b) … il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, … omissis …;
  • IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE ( 89, comma 1, lettera l) … possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Preme precisare che è possibile che le imprese affidatarie siano poi anche le stesse esecutrici dell’opera; non è raro che i contratti sottoscritti tra committente ed affidataria vietino espressamente la concessione in sub-appalto delle opere commissionate.
Parleremo, infatti, e in maniera più diretta, di azienda COMMITTENTE e impresa APPALTATRICE (richiamando quindi in quest’ultima l’impresa affidataria e quella esecutrice).

Un’azienda agricola può commissionare interventi a imprese esterne specializzate per la cura e il governo del fondo (potature, piuttosto che lavorazioni agronomiche in genere, trattamenti chimici come anche interventi di raccolta meccanizzata); altresì sono frequenti richieste di interventi di semplice edilizia, o fabbro, o interventi di tipo impiantistico, non ricadenti nell’ambito di applicazione del TITOLO IV sulle attività di prevenzione in campo edile, delle quali – se il caso – affronteremo le dinamiche in altra occasione.
Il disposto normativo articolo 26 del DLGS 81/2008 e s.m.i., disciplina i casi di cui prima.

L’affidamento di lavori, o di servizi, a imprese affidatarie appaltatrici o lavoratori autonomi, obbliga il datore di lavoro committente a verificare la capacità tecnico professionale di tali soggetti, e obbliga a fornire loro informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
Il tutto è finalizzato all’attivazione di misure di cooperazione e di coordinamento fra le attività, le quali nell’ambito della gestione propria delle misure di prevenzione a contrasto dei rischi specifici individuali delle attività stesse, sono chiamate a disciplinarsi su quelle condizioni di INTERFERENZA che posso manifestarsi durante l’esecuzione dell’opera prevista dal contratto.

Utilizziamo il termine INTERFERENZA quando abbiamo circostanze in cui occorre un evento rischioso tra il personale della COMMITTENTE e quello dell’APPALTATRICE.
I momenti operativi delle due attività possono trovarsi contestualizzati nello stesso arco temporale, e condividere, ad esempio, spazi a comune durante tutto il periodo di esecuzione di un’opera; si parla quindi di possibile compresenza tra imprese, e quindi di interferenza, con l’emergere di rischi di una (es. la committente con il passaggio dei propri mezzi) verso l’attività dell’altra (es. l’appaltatrice con una sua attività da terra).
Contrasteremo, quindi, i rischi interferenti (come COMMITTENTE) attuando misure di cooperazione e di coordinamento attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione (DUVRI) che tratterà esclusivamente, e in maniera precisa, i rischi trasmissibili nella situazione lavorativa oggetto dell’appalto.

Sarà a questo punto necessario ripassare gli step operativi già indicati dalla norma, al fine di raggiungere i nostri obiettivi: l’eliminazione – o la riduzione – dei rischi trasferibili (quindi interferenti), attraverso le relative misure di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro committente dovrà preoccuparsi, prima della stesura del documento di cui prima (DUVRI), di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa incaricata.
Per adempiere l’obbligo dovrà procedere con l’acquisizione del certificato d’iscrizione alla camera di commercio, e con l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa del possesso dei requisiti d’idoneità (autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28.12.2000 n. 445).
È necessario, tuttavia, fare molta attenzione: la mera acquisizione della sola documentazione di rito, e in particolare dell’autocertificazione, non esaurisce l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale.
Proprio in virtù della definizione di cui prima, l’affidataria ed esecutrice delle opere (l’impresa appaltatrice) è chiamata a dimostrare il possesso dei requisiti d’idoneità che non si limitano alla sola “disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare” ma includono il rispetto delle norme in materia di sicurezza, l’organizzazione del sistema dei ruoli della prevenzione (datore di lavoro, responsabile alla prevenzione, etc), l’attivazione del protocollo sanitario (ove previsto), gli obblighi formativi assolti, l’uso di attrezzature rispondenti i requisiti di sicurezza, etc..
È quindi necessario che il datore di lavoro dell’azienda committente pretenda la formulazione di un’autocertificazione completa di tutte quelle informazioni necessarie a descrivere lo stato di rispondenza ai requisiti sia normativi sia di competenza tecnica dell’impresa appaltatrice stessa, eventualmente proponendosi di richiedere l’integrazione della documentazione formale, con tutti quegli atti necessari a dimostrare e ad approfondire tali requisiti e competenze.

Superato lo step di validazione dell’impresa incaricata dell’esecuzione delle opere, e formalizzati gli aspetti contrattuali, i costi dell’opera, e individuati gli oneri necessariamente da investire per la sicurezza, il datore di lavoro dell’azienda committente attua le predette misure di cooperazione e di coordinamento elaborando il DUVRI e rendendolo attuativo attraverso una riunione d’inizio lavori.
Come già accennato la stesura del documento si rende necessaria al fine di trasferire all’impresa appaltatrice le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è chiamata a intervenire, e tratterà, contestualmente, i rischi trasmissibili nel contesto lavorativo oggetto dell’appalto. La riunione di inizio lavori si rende necessaria, invece, per analizzare i contenuti del documento e le misure di prevenzione e protezione necessaria alla eliminazione – o riduzione – dei rischi individuati.

In ultimo – ma non meno importante – è buona prassi vigilare sulla corretta esecuzione delle opere. L’impresa incaricata esercita la sua attività nel rispetto di un’autonomia organizzativa e di gestione; l’azienda committente – tuttavia – è chiamata ad accertarsi della regolarità dell’esecuzione dell’opera, e dell’effettiva sussistenza, e permanenza, di quei requisiti di sicurezza e di competenza tecnica dichiarati.

Raniero Manfredi Chiarenza, diplomato perito agrario, tecnico ambientale, dal ’95 si occupa di prevenzione nei luoghi di lavoro. Consulente specializzato nel settore agricolo, negli ultimi anni ha dedicato molto della sua attività come formatore e come analista e promotore di tecniche e metodologie per la diffusione di comportamenti sicuri in azienda. E-mail: studiochiarenza@gmail.com

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