di Donato Ferrucci, Roberto Petretti
La crescente domanda della società in termini di attenzione ambientale e qualità alimentare, impegna da tempo il legislatore nella definizione di regole finalizzate ad una agricoltura “sostenibile”. Questa tendenza del consumatore può essere sintetizzata nel motto: alimenti sani realizzati con tecniche sostenibili; mentre, la sicurezza dell’alimento, oramai è ridotta ad un mero prerequisito di base.
Uno dei più importanti atti a livello comunitario, in questa direzione, è rappresentato dalla direttiva 128/2009 sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PF), accolta dal nostro sistema legislativo con il D.lvo 150/2012, che delinea un quadro normativo, finalmente unificato, sulla tematica.
La norma nazionale impatta con forza sulla gestione dell’impresa agricola, a seguito di elementi che revisionano:
- il sistema autorizzativo sull’uso dei PF;
- la formazione e l’aggiornamento degli operatori coinvolti (distributori, rivenditori e consulenti);
- le modalità di manutenzione e taratura delle operatrici adibite alla distribuzione;
- la tracciabilità degli utilizzi.
Inoltre, si prevede l’adozione obbligata dei principi della difesa integrata, basati su:
- prevenzione, attraverso metodologie di natura tecnico-agronomica (rotazioni, densità di semina/impianto, consociazioni, scelta varietale, concimazione ed altro ancora fino alle misure di igiene delle strutture e apparecchiature);
- monitoraggio degli organismi nocivi mediante osservazioni, sistemi di previsione e diagnosi precoce, consulenti qualificati professionalmente e bollettini di allerta;
- valori soglia scientificamente attendibili su cui basare gli interventi;
- utilizzo preferibile di metodi sostenibili (non chimici);
- quando necessario, utilizzo di PF selettivi e con effetti minimi per
- la salute umana,
- gli organismi non bersaglio,
- l’ambiente;
- riduzione dei quantitativi di PF utilizzati mediante,
- diminuzione dei dosaggi,
- riduzione delle frequenze di intervento,
- trattamenti localizzati;
- rotazione dei prodotti al fine di non indurre resistenze nei patogeni;
- verifica del grado di successo delle strategie di difesa applicate.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 6 del D.lvo 150/2012, è stato emanato il DM 22/01/2014, “Adozione del Piano di azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”. Il Piano di azione va a dettagliare le attività previste dal D.lvo 150/2012 e, a sua volta, rimanda ad una serie di ulteriori produzioni legislative specifiche in tema di sicurezza, ambiente, aree sensibili, ecc.
Il PAN si prefigge un obiettivo importante e di lungo periodo, guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento nelle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale. La conseguenza è la riduzione dei rischi legati all’impego dei PF. L’obiettivo primario, il cui raggiungimento può essere conseguito solo con l’applicazione della difesa integrata, avrà come conseguenza:
- la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
- la tutela dei consumatori;
- la salvaguardia dell’ambiente acquatico e delle acque potabili;
- la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.
La norma (DM 22/01/2014, Adozione del PAN) identifica, per raggiungere lo scopo prefissato, le seguenti azioni:
A.1) Formazione e prescrizione per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti.
A.2) Informazione e sensibilizzazione.
A.3) Controlli funzionali.
A.4) Irrorazione aerea.
A.5) Misure specifiche per la protezione dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche.
A.6) Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e rimanenze.
A.7) Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti.
B) Indicatori.
C) Monitoraggio.
D) Ricerca e sperimentazione.
Azione A.1. Formazione e prescrizione per gli utilizzatori, i distributori ed i consulenti
L’azione prevede formazione di base e di aggiornamento obbligatoria per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. Il certificato di abilitazione ha validità di 5 anni. E’ vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” (categoria ancora, purtroppo, in attesa di definizione legislativa univoca). Al distributore spetta l’obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo, l’identità dell’acquirente e di riportare i prodotti su apposito registro di carico/scarico. I certificati di abilitazione alle varie attività sono rilasciati dalle regioni.
– Certificato di abilitazione all’utilizzo, è previsto:
a) un corso base di 20 ore, 12 per gli aggiornamenti;
b) necessario per tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale;
c) sono esentati dal corso coloro che possiedono titoli di studio in discipline agrarie, ma devono superare l’esame di abilitazione e partecipare ai successivi corsi di aggiornamento.
– Certificato di abilitazione alla vendita, è previsto:
a) un corso di base di 25 ore, 12 per gli aggiornamenti;
b) sarà rilasciato solo a chi in possesso di titoli di studio in discipline agrarie, forestali, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva;
c) l’esame è obbligatorio per tutti.
– Certificato di abilitazione alla consulenza, è previsto:
a) un corso di base di 25 ore, 12 ore per gli aggiornamenti;
b) è rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali,;
c) inoltre, l’attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari.
Le regioni possono esentare dall’obbligo della frequenza e dall’esame, ai corsi di formazione, figure professionali che abbiano maturato competenze specifiche nel campo della consulenza o della ricerca. La casistica è elencata al punto A.1.8 del DM 22/01/2014.
Azione A.2. Informazione e sensibilizzazione
L’azione ribadisce la necessità dell’informazione per quanto attiene i rischi derivanti dall’uso dei PF. In particolare è prevista la realizzazione di siti web dedicati all’informazione della popolazione e degli utilizzatori, professionali o meno.
Inoltre, viene sancito l’obbligo di informazione preventiva alla popolazione interessata, inclusi i confinanti, nel caso di impiego di PF sia in prossimità di aree a pubblica frequentazione che di un’altra azienda agricola.
Azione A.3. Controlli funzionali
Entro il 26 novembre 2016 tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, andranno sottoposte al controllo funzionale. L’intervallo tra i controlli non deve superare:
a) i 5 anni se le macchine sono state verificate entro il 31 dicembre 2020;
b) i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data;
c) i 5 anni dalla data di acquisto per le attrezzature acquistate dopo il 26 novembre 2011;
d) ogni 2 anni le attrezzature destinate ad attività di contoterzi.
L’utilizzatore professionale è obbligato ad effettuare periodicamente la taratura ma anche la manutenzione delle attrezzature. Le operazioni devono essere registrate su di una scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso, riportando per ogni attrezzatura, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali.
Azione A.4. Irrorazione Aerea
L’irrorazione aerea è vietata in linea generale. Può essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per contrastare un’emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative oppure quando l’irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente.
Azione A.5. Misure specifiche per la protezione dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche
E’ l’azione che, in abbinamento alla A.2, a parere di chi scrive, pone le basi per un approccio integrato ambiente-agricoltura. Infatti, si definiscono le criticità dell’utilizzo dei fitofarmaci in aree specifiche, vietando in linea generale l’utilizzo di questa tipologia di prodotti a meno di una conclamata necessità. In particolare si regolamenta l’utilizzo degli PF nelle seguenti tipologie di aree:
- rive che costituiscono accesso diretto alle acque di balneazione;
- adiacenti alle stazioni ferroviarie;
- bordi e alberate stradali;
- frequentate dalla popolazione o da gruppi definiti “vulnerabili” (aree ricreative per bambini, plessi scolastici, campi sportivi, verde urbano in senso lato, zone di interesse artistico-culturale, strutture sanitarie, ecc.).
Per quest’ultimo aspetto la norma detta alcuni principi:
- utilizzo di mezzi di difesa fisici o biologici,
- se necessario, in alternativa a quanto previsto al punto a), utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale (come definiti da Reg. CE 1107/2009);
- segnalazione dell’intervento, indicando il prodotto utilizzato, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso;
- eventuale delimitazione delle aree trattate;
- utilizzo di prodotti con un tempo di rientro non superiore alle 48 ore.
Nel caso di trattamento con PF in aziende agricole adiacenti ad aree frequentate dalla popolazione, questo dovrà essere segnalato e mantenuta una distanza di sicurezza di almeno 30 metri (ridotti a 10 qualora adottate misure di contenimento della potenziale deriva del prodotto).
Infine, per le aree verdi in ambiente urbano, le amministrazioni locali per la gestione della flora infestante dovranno individuare:
- le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- le aree dove può essere usato solo se integrato con mezzi non chimici e basato su una programmazione pluriennale.
Per gli interventi a scopo fungicida, acaricida o insetticida, dovranno invece prevedere l’utilizzo di soli prodotti a basso impatto ambientale e vietare irrorazioni sulle alberate stradali durante la fase di fioritura, e comunque mai con prodotti ad elevato rischio.
Da ultimo, a tutela degli operatori, si prevede il divieto di accedere alle aree trattate prima delle 24 ore se non muniti di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Sebbene molti degli aspetti indicati rimandino all’emanazione di linee guida da parte del Ministero dell’Ambiente e atti delle autorità locali, di fatto, la colonna portante del sistema è definita.
Azione A.6. Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e rimanenze
L’azione, identifica i requisiti del deposito dei PF (Allegato VI.1, PAN). Questo dovrà:
- essere chiuso, con appositi cartelli di pericolo e numeri di emergenza visibili. Accessibile solo agli utilizzatori;
- ad uso esclusivo (non devono essere presenti attrezzi, alimenti, mangimi, ecc.). Possono essere presenti anche concimi e contenitori vuoti o prodotti scaduti ma ben identificati;
- può essere costituito da un’area specifica all’interno di un magazzino, chiusa e delimitata da una rete o parete. Comunque nel magazzino non devono essere presenti alimenti;
- munito di un sistema di raccolta di eventuali sversamenti (sistema di contenimento che eviti che i prodotti, le acque di lavaggio o rifiuti contaminino l’ambiente, le acque o la rete fognaria) e di materiale per raccogliere le perdite;
- tenere conto delle disposizioni inerenti la protezione delle acque;
- garantire un adeguato ricambio d’aria;
- asciutto, riparato da acqua e luce solare, con ripiani di materiale non assorbente e senza spigoli taglienti;
- i prodotti devono essere stoccati nei loro contenitori originali. E’ quindi fatto divieto di reimpiego dei contenitori o di utilizzare contenitori di altra natura per i fitofarmaci;
- devono essere presenti strumenti per dosare i prodotti.
Azione A.7. Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti
Si definiscono e riepilogano i principali sistemi di gestione tecnica delle produzioni agricole per quanto attiene la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti. L’obiettivo è quello della riduzione del rischio, per tutti i soggetti esposti, derivante dall’uso di prodotti fitosanitari. Questa si ottiene mediante:
- strategie di difesa integrata;
- misure di prevenzione basate su pratiche agronomiche;
- produzione con metodo biologico;
- sistemi di controllo biologico delle avversità;
- uso di prodotti fitosanitari a base di sostanze a basso rischio.
L’azione inoltre delinea gli aspetti basilari per quanto attiene la difesa integrata obbligatoria, quella volontaria e l’agricoltura biologica come definita dal Reg. CE 834/2007.
Conclusioni
Il cambiamento di approccio alla difesa dalle avversità previsto dal PAN è sostanziale. Elementi fino ad oggi gestiti mediante norme tecniche volontarie, trovano una sistematicità normativa senza precedenti: il pilastro dei principi è ora fissato. La speranza è che i dettagli normativi non prevarichino la ragionevolezza e non arrivino ad offuscare questi principi, ma si percorra la strada della linearità applicativa, in modo tale da consentire alle aziende di rispondere con la giusta serenità. E’ quindi opportuno che siano forniti anche gli strumenti idonei per attivarsi e rispondere a quanto la società, con giusto diritto, richiede in termini di attenzione ambientale e sicurezza dei prodotti.
Roberto Petretti, Dottore agronomo libero professionista, consulente per aziende agricole ed agroalimentari, esperto in agricoltura biologica ed integrata. In particolare si occupa della progettazione per Piani di Sviluppo Rurale, Organizzazioni Comuni dei Mercati, e sistemi forestali.
Donato Ferrucci, Dottore agronomo libero professionista, riveste attualmente l’incarico di Responsabile di Bioagricert Lazio e di Cultore della materia presso la cattedra di Gestione e Comunicazione d’Impresa” – Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi della Tuscia. E-mail: donatoferrucci@alice.it