Dal campo all’etichetta, esercizi di filiera corta: Castagne fresche
di Donato Ferrucci
L’esempio trattato riguarda un particolare tipologia di prodotto ortofrutticolo, la castagna. Per quanto attiene la norma verticale si rimanda ad un precedente contributo (*). In particolare, il Reg. CE 1221/08 ha di fatto eliminato gli standard inerenti dimensioni e forma dei prodotti ortofrutticoli, ad eccezione di mele, agrumi, kiwi, lattughe, pesche e pesche noci, pere, fragole, peperoni dolci, uve da tavola e pomodori.
Tutti gli altri, possono essere commercializzati soltanto se di “qualità sana, leale e mercantile”, se è indicato il paese di origine e se sono rispettati una serie di parametri di tipo generale come di seguito elencati in sintesi.
Requisiti qualitativi minimi per i prodotti freschi non oggetto di norma
Tenuto conto delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:
- interi;
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
- praticamente privi di parassiti;
- praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore e/o sapore estranei.
Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire:
- il trasporto e le operazioni connesse,
- l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.
L’etichettatura
La legislazione in materia di etichettatura prevede che ci siano informazioni da riportare obbligatoriamente sull’imballaggio ed altre facoltative. In base a tali norme, ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all’esterno, le seguenti indicazioni:
- identificazione dell’imballatore e/o speditore;
- natura del prodotto (nome del prodotto e tipo commerciale);
- nome della varietà (le norme di qualità/commercializzazione relative ad ogni prodotto stabiliscono come va indicata in relazione alla specie. Facoltativo in alcuni casi);
- origine del prodotto, inteso come paese (Stato) d’origine ed eventualmente zona di produzione;
- caratteristiche commerciali (I, II, Extra, individuata sempre in relazione alle caratteristiche del prodotto come previste dalle specifiche norme di qualità);
- marchio ufficiale di controllo (facoltativo);
Se il prodotto è venduto sfuso al consumo le indicazioni diventano:
- Natura del prodotto;
- Varietà;
- Origine;
- Categoria;
- Calibro (facoltativo).
L’etichettatura deve essere redatta in una lingua facilmente comprensibile dal consumatore finale. Pertanto si intende corretto l’uso della o delle lingue ufficiali del paese di commercializzazione. Nella redazione delle etichette sono ammessi termini o espressioni in lingua straniera purché di semplice interpretazione. Nella fase della vendita al minuto, le indicazioni esterne devono essere presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore.
Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati vanno aggiunte le indicazioni previste dalla normativa generale sull’etichettatura degli alimenti.
Diventa quindi obbligo l’indicazione di elementi quali:
- lotto;
- quantità;
- eventuali additivi aggiunti per il trattamento di superficie della frutta.
Le castagne non rientrano quindi tra i prodotti ortofrutticoli oggetto di normazione specifica. Allo stato attuale, sono ad oggi applicate delle classificazioni derivanti da una consolidata abitudine di natura commerciale. La classificazione è definita nel Decreto Ministeriale del 10/07/1939, “Norme speciali tecniche per l’esportazione delle castagne”, con qualche piccola variante introdotta in momenti successivi circa la categoria (dalle Classi AAAA, AA, A e B, si è passati alla Ia e IIa, in base all’ampiezza dell’intervallo del calibro). Si ribadisce come la classificazione sia di tipo commerciale, funzionale alle transazioni, ma non obbligatoria.
Altra particolarità è che il calibro si misura in numero di frutti costituenti un chilo di prodotto rappresentativo dell’imballaggio. Pertanto, calibri identificati da numeri più bassi (es. 40/45) corrispondono a frutti di pezzatura maggiore.
Castagne biologiche
Descrizione:
L’azienda che commercializza direttamente il prodotto dopo averlo confezionato presso una struttura propria.
Il percorso prevede:
- Predisposizione di un locale atto ad ospitare il condizionamento e successivo confezionamento ed etichettatura del prodotto, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 e 853/2004;
- E’ consigliabile ed opportuno richiedere ulteriori informazioni alla ASL di competenza territoriale ed a tecnici qualificati;
- Messa a norma e verifica di conformità della struttura, per quanto attiene i requisiti catastali, di agibilità, di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue, degli impianti elettrici, di destinazione d’uso dell’immobile;
- Predisposizione, mediante supporto di un tecnico qualificato, di un piano per l’autocontrollo dei rischi igienico sanitari;
- Predisposizione, mediante supporto di un tecnico qualificato, di un manuale per la rintracciabilità, conforme ai requisiti espressi dal Reg. (CE) 178/2002;
- Presentazione di “Segnalazione certificata di inizio attività” presso il comune di competenza, per le operazioni nello specifico effettuate, ai fini dell’ottemperanza alle regole igienico sanitarie;
- Comunicazione di inizio attività al comune ai fini della vendita diretta dei prodotti (se esercitata in locale chiuso);
- Formulazione legale di una etichetta da apporre sul prodotto, che tenga conto dell’organizzazione del processo, in termini di materie e siti di produzione.
(*) Dal campo all’etichetta, esercizi di filiera corta: prodotti ortofrutticoli freschi. http://www.rivistadiagraria.org/ n. 154, 15/Ottobre/2012
Donato Ferrucci, Dottore agronomo libero professionista, riveste attualmente l’incarico di Responsabile di Bioagricert Lazio e di Cultore della materia presso la cattedra di Gestione e Comunicazione d’Impresa” – Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi della Tuscia. E-mail: donatoferrucci@alice.it
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