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Dal campo all’etichetta: preparato a base di nocciole

di Donato Ferrucci


La trattazione riguarda un prodotto classificabile tra le creme dolci di tipo spalmabile. La tipologia non rientra tra i casi governati da schema normativo specifico (“verticale”), pertanto le norme di riferimento sono solo di tipo generale (1).


Descrizione:


Si realizza un prodotto trasformato a base di nocciole. L’azienda, per la trasformazione, si avvale di un laboratorio esterno. Quindi, una parte del ciclo produttivo, è svolta al di fuori dell’azienda stessa. Sono di produzione aziendale solo le nocciole. Le tipologie considerate sono due: prodotto standard e prodotto biologico. Si rende quindi necessario:


  • Predisposizione di un locale atto ad ospitare il deposito del prodotto confezionato, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004.
  • E’ consigliabile ed opportuno richiedere ulteriori informazioni alla ASL di competenza territoriale ed a tecnici qualificati.
  • Messa a norma e verifica di conformità della struttura, per quanto attiene i requisiti catastali, di agibilità, degli impianti elettrici, di destinazione d’uso dell’immobile.
  • Predisposizione, mediante supporto di un tecnico qualificato, di un piano per l’autocontrollo dei rischi igienico sanitari per la fase svolta dall’azienda.
  • Predisposizione, mediante supporto di un tecnico qualificato, di un manuale per la rintracciabilità, conforme ai requisiti espressi dal Reg. (CE) 178/2002.
  • Presentazione di “Segnalazione certificata di inizio attività” presso il comune di competenza, per le operazioni nello specifico effettuate, ai fini dell’ottemperanza alle regole igienico sanitarie
  • Comunicazione di inizio attività al comune ai fini della vendita diretta dei prodotti (se esercitata in locale chiuso);
  • Formulazione legale di una etichetta da apporre sul prodotto, che tenga conto dell’organizzazione del processo, in termini di materie e siti di produzione.

Crema di nocciole al cacao


Crema di nocciole al cacao biologico


(1) è però opportuno precisare l’esistenza di un riferimento legislativo specifico che definisce uno degli ingredienti della composizione: il cacao. Quest’ultimo è normato dal D.leg.vo 12/6/2003, n. 178 (“Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana”).


 


Donato Ferrucci, Dottore agronomo libero professionista, riveste attualmente l’incarico di Responsabile di Bioagricert Lazio e di Cultore della materia presso la cattedra di Gestione e Comunicazione d’Impresa” – Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi della Tuscia. E-mail: donatoferrucci@alice.it


 






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