Le nuove regole nel settore zootecnico per le Emissioni in atmosfera, alla luce delle revisioni del Testo Unico Ambientale (d.lgs152/06)
di Andrea Ambrosini
Le aziende zootecniche lombarde hanno da molti anni intrapreso un percorso orientato alla mitigazione degli impatti sull’ambiente della propria attività, attraverso una più attenta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
Il contenimento delle emissioni, soprattutto quelle relative ai composti azotati, prevede l’applicazione di una combinazione di tecnologie, progressivamente aggiornate e continuamente migliorate, anche ai fini della certificazione ambientale.
A questo scopo, tutte le tecniche orientate alla mitigazione degli impatti ambientali richiedono, per la loro piena attuazione, anche strumenti di monitoraggio per controllarne il funzionamento e per verificare l’effetto della loro introduzione nel tempo.
Dalla Conferenza di Rio del 1992 sono stati introdotti dalla Comunità Europea, dal Governo e da organizzazioni volontarie nuovi strumenti di politica industriale orientati allo sviluppo sostenibile volti a coniugare le necessità produttive e quelle di conservazione dell’ambiente. Infatti i Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) sono lo strumento per “elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale” (ISO 14001). Si pongono come obiettivo la protezione dell’ambiente attraverso il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali di un’azienda. Non prevedono prescrizioni da seguire, ma forniscono una serie di procedure per la partecipazione pro-attiva delle aziende nel miglioramento continuo delle performance ambientali.
La sostenibilità ambientale degli allevamenti zootecnici viene attualmente ricondotta a una serie di principi di buona gestione (a esempio il Codice di Buona Pratica Agricola) e all’applicazione di una serie di tecniche che consentono di ridurre le emissioni verso aria, acqua e suolo derivanti dall’attività esercitata attuando, a livello regionale, il Programma di azione Nitrati. Pur disponendo di tali indicazioni e di sistemi di calcolo a supporto della valutazione degli effetti dei diversi sistemi di gestione (come a esempio il software ERICA predisposto da Regione Lombardia), non ci sono sufficienti conoscenze per cogliere appieno gli effetti di interventi orientati verso una riduzione dell’impatto ambientale degli allevamenti.
L’applicazione dei sistemi di gestione integrata ambientale, deve prevedere per tutte le tipologie di allevamenti ( intensivi e non ), oltre a questa fase iniziale, un’attività di monitoraggio continuo. Questo ha la funzione di verificare che i provvedimenti adottati garantiscano l’effetto previsto e di raccogliere quelle informazioni sul processo produttivo che possono consentire di ottimizzare la gestione e di individuare ulteriori possibili interventi in un’ottica di miglioramento continuo verso la sostenibilità ambientale.
Il monitoraggio, deve permettere in primis l’autocontrollo da parte dell’imprenditore agricolo, garantendo il controllo dei seguenti aspetti:
- consistenza dell’allevamento (capi per categoria, peso vivo);
- alimentazione (quantità e composizione della razione per ogni categoria degli animali);
- produzione di latte e carne (accrescimenti);
- consumo idrico;
- quantità di reflui prodotti;
- caratteristiche dei reflui prodotti;
- tempi, quantità e localizzazione delle distribuzioni;
- caratteristiche climatiche (pioggia, temperatura).
Stalla moderna
Inquadramento normativo
Con la pubblicazione del nuovo decreto correttivo al Codice ambientale (d.lgs. n. 128/2010), sono entrate in vigore, nuove norme in materia di emissioni in atmosfera. Tra le novità principali si segnala quella relativa al regime autorizzativo.
E’ importante notare che la nozione di impianto è stata sostituita da quella di stabilimento, riferibile ad un complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.
In materia di allevamenti, si rammenta come la parte I dell’allegato IV alla parte V del d.lgs. n. 152/2006, prevedesse, prima delle recenti modifiche, per usufruire delle semplificazioni di cui all’articolo 272, comma 1 (comunicazione eventuale), un sistema che si fondava sull’indicazione di specifiche quantità – espresse in peso vivo medio (t) per anno – per categorie di animali allevate, per ciascuna delle quali vi fosse la disponibilità di almeno un ettaro di terreno, sul quale l’utilizzazione agronomica degli effluenti fosse effettuata in base a quanto previsto dall’articolo 112, comma 2, del medesimo decreto.
Con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 128/2010, invece, si opta per un parametro espresso in numero di capi (per categoria animale) potenzialmente presenti in allevamenti effettuati in ambienti confinati, a cui spesso è correlato, per singola categoria, un valore espresso in termini di peso medio vivo.
Simili disposizioni vengono inserite anche nella parte II dell’allegato V alla parte V del d.lgs. n. 152/2006, funzionale a beneficiare della semplificazione di cui all’articolo 272, comma 2 (autorizzazione generale).
Anche in tale sede sono state inserite soglie numeriche espresse in numero di capi (per categorie animale) potenzialmente presenti in ambiente confinato, che variano da una soglia minima (corrispondente alla tabella di cui alla parte I) ad una massima, la quale non supera, ove presente, il limite stabilito dalla direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (ossia, 40 000 posti pollame; 2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o 750 posti scrofe).
Gli allevamenti condotti in ambienti non confinati ricadono, invece, tutti nel regime di comunicazione eventuale. Attualmente, dunque, gli allevamenti confinati che rispettano le soglie previste dall’allegato IV, possono beneficiare di entrambe le semplificazioni previste dall’ordinamento. Al superamento delle medesime, invece, a seconda della casistica, dovranno munirsi di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che comprende anche le emissioni in atmosfera, oppure di autorizzazione ordinaria alle emissioni, di cui all’articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006.
Si fa notare che prima delle modifiche introdotte nel 2010, gli allevamenti muniti di terreno, che rispettavano i parametri indicati potevano beneficiare della sola semplificazione attinente al regime di comunicazione eventuale, dovendosi munire di autorizzazione generale o AIA in tutti gli altri casi.
In caso di emissioni convogliate ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione. I valori limite di emissione si applicano al punto di emissione. In sede di autorizzazione la regione verifica se le emissioni diffuse di un impianto o di un macchinario sono tecnicamente convogliabili sulla base delle BAT. In particolari situazioni di rischio infatti la regione può disporre la captazione e il convogliamento.
Processo autorizzativo alle emissioni in atmosfera
L’articolo 269, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 128/2010, nel confermare che in linea generale le emissioni in atmosfera sono soggette al rilascio di un’apposita autorizzazione, stabilisce che «l’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento» e che «i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni». Viene quindi previsto il principio di un’autorizzazione unica alle emissioni per ogni stabilimento con conseguente adeguamento sia dei contenuti della domanda di autorizzazione, relativa ad un nuovo stabilimento o al trasferimento da un luogo ad un altro di uno stabilimento esistente, sia di quelli relativi ai provvedimenti autorizzativi . Pertanto, ogni stabilimento dovrà disporre di un’unica autorizzazione, che potrà essere a carattere ordinario (autorizzazione esplicita rilasciata dall’autorità competente ai sensi dell’art. 269) o di carattere generale (autorizzazione tacita qualora gli impianti siano conformi ai provvedimenti regionali di cui all’art. 272, comma 2). All’interno dello stabilimento potranno comunque coesistere anche impianti non soggetti ad autorizzazione, i cosiddetti impianti con emissioni scarsamente rilevanti. La durata delle autorizzazioni di carattere ordinario rimane fissata in quindici anni, ma l’autorità competente può imporne il rinnovo prima della scadenza (anche nel caso di autorizzazioni ai sensi del D.P.R. n. 203/1988) se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa. Impianti ed attività con emissioni scarsamente rilevanti. L’articolo 272 (14) conferma quanto già previsto nel testo previgente in merito alla non assoggettabilità ad autorizzazione degli impianti e delle attività con emissioni scarsamente rilevanti, fatta salva la possibilità per l’autorità competente di prevedere l’obbligo di comunicare preventivamente «la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo». Il comma 1 del medesimo articolo chiarisce inoltre che qualora in uno stabilimento siano presenti sia impianto attività con emissioni scarsamente rilevanti sia impianti o attività che non hanno tali caratteristiche, l’autorizzazione alle emissioni dello stabilimento si riferisce solo a questi ultimi. Gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti sono elencati in un apposito allegato che è stato modificato dal d.lgs. n. 128/2010, in merito al quale si segnala che:
– la lett. z) è stata interamente sostituita e fa ora riferimento agli “Allevamenti effettuati in ambienti confinati”,
inoltre per ogni tipologia di bestiame la soglia viene indicata con riferimento al numero e non più al peso dei capi di bestiame;
– è stata aggiunta una nuova lett. aa) relativa agli “Allevamenti effettuati in ambienti non confinati” senza alcun riferimento a soglie dimensionali;
– sono stati aggiunte le lettere da bb) a ii) relative a tutti i casi di impianti di combustione in precedenza ricompresi all’articolo 269, comma 14 (che prevedeva per tali casi la non assoggettabilità all’autorizzazione alle emissioni e che è stato ora abrogato), mantenendo inalterati i limiti di potenza termica e le tipologie di
combustibili ed aggiungendo alle varie voci, quale tipologia di impianto, i gruppi elettrogeni ;
– è stata aggiunta la lett. kk), relativa a “dispositivi mobili utilizzati all’interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all’interno di uno stabilimento”.
L’articolo 272, comma 1, inoltre precisa che le soglie di produzione, di consumo e le potenze termiche riportate nell’elenco degli impianti e delle attività con emissioni scarsamente rilevanti devono essere calcolati considerando l’insieme degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento. Fermo restando che per gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti non è previsto il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni, l’articolo 272, comma 1, stabilisce per tali casi che:
– si applicano i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti dai piani e programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente e da specifica disciplina regionale.
A tale proposito l’articolo 271, comma 3, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010, prevede che «la regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati». Rientrano fra gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti anche i «Dispostivi mobili utilizzati all’interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento», peraltro in questi casi la parte finale del comma 1 dell’articolo 272 stabilisce che «Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell’articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti.».
Autorizzazioni di carattere generale
Le autorizzazioni generali non sono rilasciate in via esplicita, ma presuppongono una domanda di adesione ad un provvedimento di carattere generale emanato dall’autorità competente con il quale sono definite con riferimento a specifiche attività o impianti varie condizioni, quali: tipologia di attività o impianto, limiti di emissione, condizioni di costruzione o di esercizio, combustibili utilizzati, tempi di adeguamento, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli, requisiti della domanda. I gestori degli stabilimenti decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione possono avviare l’attività, salvo espresso provvedimento di diniego (la medesima procedura si applica anche in caso di modifica dello stabilimento). Anche la disciplina relativa a questo tipo di autorizzazioni prevista, come nel testo previgente, ai commi 2 e 3 dell’articolo 272 del d.lgs. n. 152/2006 ha subito alcune modificazioni. Innanzitutto, il contenuto dei commi sopraccitati è stato modificato per il fatto che si fa ora riferimento allo stabilimento e che l’autorizzazione alle emissioni deve essere unica per ogni stabilimento. In conseguenza di ciò le nuove disposizioni stabiliscono che l’adesione all’autorizzazione generale può essere richiesta solo per gli stabilimenti nei quali sono presenti esclusivamente impianti o attività soggetti a tale procedura e quindi qualora nello stabilimento sia presente anche un solo impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria, tutto lo stabilimento sarà autorizzato in via ordinaria, inclusi gli impianti che di per sé potrebbero usufruire del procedimento di carattere generale. In tal senso è importante sottolineare che laddove l’autorizzazione di carattere generale sia applicabile al di sotto di determinate soglie di produzione e di consumo e di potenza termica, deve essere preso in considerazione l’insieme degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento. Un elenco di attività per le quali è possibile adottare la procedura di autorizzazione per adesione è contenuto in un apposito allegato che è stato modificato dal d.lgs. n. 128/2010, ed in merito al quale si segnala che, rispetto alla versione previgente, sono state aggiunte le seguenti voci:
– la lett. ll), relativa agli “Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW”;
– la lett. nn), relativa agli “Allevamenti effettuati in ambienti confinati” con riferimento, per ogni tipologia di bestiame, al numero di capi potenzialmente presente;
L’autorizzazione di carattere generale si applica, agli stabilimenti che vi hanno aderito, per dieci anni (nel testo previgente erano previsti quindici anni) a decorrere dall’adesione anche se il provvedimento di carattere generale è stato nel frattempo modificato dall’autorità competente. Le domande di adesione relative a modifiche dello stabilimento non incidono sul termine di durata dell’autorizzazione. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei dieci anni dall’adesione all’autorizzazione generale il gestore dello stabilimento deve presentare una nuova domanda di adesione al provvedimento di carattere generale in quel momento vigente. Il nuovo provvedimento prevede inoltre che le autorità competenti, qualora non vi abbiamo già provveduto, devono entro il 29 aprile 2011:
Convogliamento delle emissioni Il DLgs n. 128/2010 conferma il principio dell’obbligo di convogliamento ad un unico punto di emissione delle
emissioni provenienti da più impianti «con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee» posti all’interno del medesimo stabilimento (articolo 270, commi 4 e 5).
Come già nella versione originaria del d.lgs. 152/2006 viene prevista la deroga a tale principio nei casi in cui non sia tecnicamente possibile provvedere in tal senso, e ora si aggiunge anche la possibilità di derogare da tale disposizione per motivi di sicurezza (articolo 270, comma 6). I termini per l’adeguamento alle disposizioni relative all’obbligo del convogliamento ad un unico punto di emissione o in caso di deroga da tale obbligo alle prescrizioni dell’autorità competente (previste ai commi 6 e 7 dell’articolo 270) sono fissati in tre anni dal:
– rilascio della nuova autorizzazione di stabilimento per gli impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 o che non erano soggetti al rilascio di autorizzazione ai sensi di tale decreto,
– rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell’articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006,
– rilascio di autorizzazioni di carattere generale,
fermo restando che le autorizzazioni possono stabilire termini più brevi (articolo 270, comma 8).
Giuseppe Andrea Ambrosini, è Agrotecnico iscritto al Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della provincia di Milano, Lodi e Monza Brianza. Dal 1993 al 1995 è stato Segretario della Consulta degli Agrotecnici di Milano e componente del Coordinamento Nazionale Agrotecnici. Nel 2007 è stato eletto Consigliere dello stesso Collegio, con delega del Presidente alla Comunicazione Istituzionale e alla Formazione Professionale. E’ funzionario dell’Ambiente – Tecnico Specialista presso la Regione Lombardia. http://www.agraria.org/rivista/curriculumambrosini.htm
Trattamento delle acque reflue. La Fitodepurazione Il testo è rivolto al progettista di impianti, al quale propone un analisi delle caratteristiche costruttive, dimensionamento, metodi e costi di gestione del sistema, e a quanti, amministratori locali o enti gestori, devono affrontare il problema del sistema integrato delle acque nella ricerca di soluzioni economiche… |