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La nuova D.I.A.

di Angelo Giordano

 

Come anticipato nel precedente articolo una novità sostanziale per gli OSA (operatori del settore alimentare), riguarda l’abrogazione dell’autorizzazione sanitaria e la relativa sostituzione con la D.I.A..
In questo paragrafo analizzeremo nello specifico questo nuovo documento, e l’iter per attuarlo.

La D.I.A. (denuncia d’inizio attività), altro non è che una “denuncia” fatta dall’OSA o dall’imprenditore alle autorità competenti, per poter cominciare l’attività commerciale.

La D.I.A. deve essere presentate sia agli uffici competenti del comune di appartenenza, che alle ASL o servizi di prevenzione locali così come stabilito da regolamenti comunali (ci sono delle variazioni fra Comune e Comune).

La D.I.A. semplice deve essere redatta e consegnata, per l’apertura di tutte quelle attività che ai sensi dell’articolo 2 della legge 283/62 non erano soggette ad avere autorizzazione sanitaria. In questo caso l’operatore può dare inizio all’attività immediatamente dopo aver consegnato i documenti richiesti.

La D.I.A. differita interessa invece coloro che intendo dare inizio ad un’attività che secondo la vecchia normativa necessitava di autorizzazione sanitaria. Se gli uffici competenti (ASL SIAN, servizi veterinari) non esprimono parere contrario entro trenta giorni, si può dare inizio all’attività lavorativa, fermo restando che vengano mantenuti e rispettati i requisiti minimi richiesti per la tipologia di attività.

La D.I.A. differita in sette giorni deve essere presentata in caso di sagre, fiere, ecc. sette giorni prima l’inizio attività, trascorsi i sette giorni se non ci sono pareri sfavorevoli si può cominciare l’attività.

A tal proposito, ogni comune si è attrezzato predisponendo presso i propri uffici tecnici, o presso le AUSL di appartenenza opportuni modelli da compilare, a cui andranno allegati una serie di documenti (relazione tecnica, documento di identità, misura C.C. ecc.) Per variazioni strutturali, operative o produttive l’interessato dovrà presentare relativa richiesta agli uffici interessati (ufficio commercio e attività produttive del comune, ASL servizio veterinario o SIAN).

Il nuovo pacchetto igiene, ridefinisce anche il ruolo del controllo ufficiale, con regole e responsabilità assegnate alle diverse fasi della filiera alimentare. Le AUSL non hanno più l’obbligo di andare a fare sopralluoghi e rilasciare pareri preventivi, ma hanno il mero compito di controllare.
Verificare che in materia di igiene degli alimenti vengano rispettati determinarti requisiti e applicate le normative vigenti. L’OSA si trova di fronte una semplificazione consistente della burocrazia, ma allo stesso tempo viene responsabilizzato maggiormente. E’ chiaro che se non riceve nessuna comunicazione entro i trenta giorni può dare inizio alla sua attività, fermo restando che debba rispettare i requisiti minimi richiesti per legge, quindi informarsi operare e mantenere quelli che sono i requisiti minimi previsti per quella specifica attività.

Angelo Giordano è laureato in Scienze della Produzione Animale presso l’Università degli studi di Camerino, Facoltà di Medicina Veterinaria. Responsabile tecnico scientifico presso la LaboAnna S.a.s. a Ceglie Messapica (BR). Curriculum vitae >>>

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