Condividi l'articolo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

di Fabrizio Dagostin

Nell’Unione Europea il sistema di protezione e tutela dei prodotti agroalimentari è disciplinato dal Regolamento del Consiglio n. 2081/92 del 14 luglio 1992 “protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”.
In tale Regolamento si intende per “denominazione d’origine” il nome di una regione, o di un luogo determinato, che serva a designare un prodotto agricolo o alimentare la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico – comprensivo dei fattori naturali ed umani – e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata.
Si intende invece per “indicazione geografica” il nome di una regione o di un luogo definito che serva a identificare un prodotto agricolo o caratterizzato da una specifica qualità, la cui reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata.
Di fatto la differenza sostanziale tra un prodotto a denominazione d’origine e una indicazione geografica è che nel primo caso la materia prima proviene dalla zona delimitata, nel secondo caso invece può provenire anche da altre zone per essere elaborata e trasformata con le tecniche e secondo la tradizione della zona delimitata.
Il sistema vigente, che è l’unico autorizzato nell’Unione europea, finalizzato alla protezione delle denominazioni di origine, oltre a tutelare le produzioni prevede un sistema di controlli a tutela del consumatore contro le eventuali frodi.
In effetti il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica prevede la stesura di un disciplinare di produzione, approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Regione o Provincia autonoma competente. Il disciplinare viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale per eventuali osservazioni con la concessione di una protezione transitoria, ed inviato agli  uffici della Commissione europea i quali vagliano la legittimità della richiesta. Se la richiesta ottiene il parere positivo viene riconosciuta ufficialmente con l’emanazione di un apposito Regolamento comunitario.
Per ogni denominazione di origine o indicazione geografica viene riconosciuta dal Ministero una apposita autorità pubblica di controllo, o un organismo privato di controllo, che vigili affinché quanto previsto dal disciplinare di produzione venga rispettato nelle varie fasi di produzione.
A tal fine la suddetta autorità competente presenta un piano di controlli che viene a sua volta ufficialmente approvato. In tal modo tutti i prodotti che si fregiano della denominazione di origine o della indicazione geografica sono controllati e garantiti nei confronti del consumatore.
Oggi l’Italia con quasi 150 prodotti tutelati è al primo posto nell’Unione europea nel sistema di produzione comunitario, superando la Francia che da anni deteneva il primato.
Anche il Trentino ha intrapreso con decisione la strada della protezione comunitaria delle sue produzioni agroalimentari più prestigiose.
Ad oggi risultano tutelate le maggiori produzioni lattiero-casearie ed ortofrutticole trentine.
Sono infatti riconosciute a livello comunitario:
– Mela Val di Non Dop;
– Spressa delle Giudicarie Dop;
– Olio di oliva Garda Dop (assieme a Brescia, Verona e Mantova);
– Grana trentino Dop (all’interno della Dop Grana padano);
– Asiago Dop (assieme alle province di Vicenza, Padova e Treviso);
– Provolone Valpadana Dop (assieme a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna);
– Mortadella Bologna Igp (assieme ad Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio e Toscana).

Spressa delle Giudicarie Dop
Spressa delle Giudicarie Dop

Mela Val di Non Dop
Mela Val di Non Dop

Per alcuni altri prodotti invece l’iter di riconoscimento è in corso, sono in fase piuttosto avanzata il Marone trentino Dop, la Trota trentina Dop ed il Salmerino trentino Dop, la Mela del Trentino Igp, i Frutti di bosco del Trentino Igp e la Fragola del Trentino Igp.
Sono invece state presentate negli scorsi mesi ed hanno appena avviato il percorso la Susina di Dro ed il formaggio Vezzena.
Si auspica che quanto prima venga formalizzata la domanda per il Puzzone di Moena, per il Casolét e per alcuni prodotti come preparazioni di carni quali lo Speck trentino, la Carne salada, la Luganega trentina e la Mortandèla, mentre sembrerebbero esistere i presupposti anche per il riconoscimento della Patata trentina Dop.
Anche nel comparto del vino esiste un sistema di tutela che è ormai operante da più di quarant’anni essendo, il primo dispositivo legislativo che disciplina questo settore, risalente al 1963.
La normativa di riferimento in vigore è però la Legge n. 164 del 10 febbraio 1992 “Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini” dove viene data la definizione di “denominazione d’origine” quale nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e reputato, le cui caratteristiche siano connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani.
Per “indicazione geografica tipica” dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
Il sistema dei controlli previsto dalla Legge 164/92 è piuttosto rigoroso.
Ogni particella vitata da cui si vuole ricavare un vino a Doc deve essere iscritta nell’apposito Albo dei vigneti istituito presso la Camera di Commercio.
Il disciplinare di produzione fissa dei limiti di produzione di uva ad ettaro e delle percentuali massime di trasformazione in vino. Sulla base della superficie che un produttore ha iscritto ad un determinato Albo dei vigneti sarà calcolata la quantità di uva che è autorizzato a produrre e a vinificare. Ogni anno il produttore è tenuto a rivendicare la spettante quota di produzione di vino a Doc.
Presso la Camera di Commercio sono poi costituite apposite Commissioni di degustazione con il compito di verificare che le caratteristiche del vino che si vuole immettere sul mercato (gusto, sapore, colore, profumo, ecc.) siano rispettose di quanto previsto dal disciplinare di produzione.
Il Trentino si è sempre distinto per avere una produzione vitivinicola con le percentuali tra le più alte d’Italia di rivendicazione del prodotto quale vino a denominazione di origine controllata, oltre ad essere stata una delle prime regioni ad attuare questa politica di valorizzazione e tutela dei propri vini.
Oggi il sistema di tutela delle produzioni enologiche trentine vede sei vini a Doc e tre vini a Igt. I vini del Trentino a Denominazione di origine controllata sono:
– Caldaro o Lago di Caldaro (assieme alla provincia di Bolzano);
– Casteller;
– Teroldego Rotaliano;
– Trentino;
– Trento;
– Valdadige (assieme alle province di Bolzano e Verona).
I vini ad Indicazione geografica tipica sono:
– delle Venezie (assieme alla Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia);
– Vallagarina;
– Vigneti delle Dolomiti (assieme alle province di Bolzano e Belluno).
Nell’anno 2004 risultavano iscritti all’Albo dei vigneti presso la Camera di Commercio trentina 7.716 ettari pari all’80% della superficie vitata complessiva provinciale.

Fabrizio Dagostin, laureato in Scienze agrarie all’Universita’ di Bologna, è Dirigente dell’Assessorato all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento.

image_pdfimage_print

Condividi l'articolo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •