di Donato Ferrucci, Nicolò Passeri
Introduzione
Il Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023, integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed introduce nuove norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli. Lo scopo indicato dalla norma è di aggiornare e semplificare le norme di commercializzazione per frutta, verdura, alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e banane. Il regolamento definisce una norma di commercializzazione generale, norme specifiche per alcuni prodotti (mele, agrumi, kiwi, etc.), e prevede esenzioni e deroghe (ad es. per prodotti destinati alla trasformazione o alla vendita diretta dal produttore al consumatore).
Nel loro insieme. il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e il Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 rappresentano un quadro normativo complesso che mira a garantire la qualità dei prodotti agricoli, la lealtà commerciale e la tutela dei consumatori nell’Unione Europea.
Di rilevanza, ai fini della maggiore trasparenza verso il consumatore, è la disposizione normativa che estende l’obbligo dell’indicazione d’origine alla frutta secca sgusciata, tra cui le nocciole, mandorle e pistacchi, rendendo merito alla previsione normativa quasi “dinamica” e non cristallizzata del Reg. (UE) 1169/2011, dove si sancisce:
- la necessità di “tenere conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione” (art. 1, comma 1), ma anche e soprattutto,
- tenendo conto dell’esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione.
Esigenze che, nel tempo, sono diventate sempre più strutturate e raffinate e che, pertanto, seppur con alcuni ritardi, vedono sempre una maggiore attenzione da parte del legislatore.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025. Siamo pertanto arrivati al momento del suo ingresso nel sistema regolatorio dei prodotti ortofrutticoli.
In linea generale l’atto ha come scopo:
- Definire le caratteristiche qualitative che i prodotti ortofrutticoli devono presentare dopo il condizionamento e l’imballaggio.
- Garantire la qualità e la lealtà commerciale dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi.
- Ridurre gli sprechi alimentari, incoraggiando usi alternativi per i prodotti che non soddisfano i requisiti della classe II delle norme di commercializzazione UNECE ma che sono comunque commestibili.
- Fornire al consumatore informazioni chiare e trasparenti, come l’indicazione obbligatoria dell’origine per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per le banane mature.
Il Regolamento definisce:
- Una norma di commercializzazione generale per tutti gli ortofrutticoli freschi, che specifica i requisiti minimi di qualità, maturità e presentazione.
- Norme di commercializzazione specifiche per determinati prodotti ortofrutticoli, come mele, agrumi, kiwi, lattughe/indivie ricce/scarole, pesche, pere, fragole, peperoni dolci, uva da tavola, pomodori e banane.
- Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione per alcuni prodotti, come quelli destinati alla trasformazione, venduti dal produttore direttamente al consumatore o donati.
- Disposizioni specifiche per l’etichettatura dei prodotti ortofrutticoli, compresi i miscugli di prodotti o specie di prodotti diversi.
Il Regolamento ha come campo di applicazione:
- prodotti ortofrutticoli;
- frutta secca (identificati da codici NC definiti);
- banane (identificati da codici NC definiti).
Nello specifico, in base a quanto previsto dall’articolo 1, il Regolamento si applica ai settori e prodotti di seguito riportati:
- il settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- i frutti secchi di cui ai codici NC 0804 20 90 (fichi secchi), 0806 20 (Uve secche) ed ex 0813, Frutta secche (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806, ovvero noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate e altra frutta a guscio esotica), miscugli di frutta secche o di frutta a guscio (esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39) elencati nell’allegato I, parte X, di tale regolamento (Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli);
- le banane di cui al codice NC 0803 90 10 elencate nell’allegato I, parte XI, di tale regolamento (Banane fresche, escluse le banane da cuocere).
Di particolare interesse, ai fini delle informazioni al consumatore risultano gli articoli 5 (Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione), 6 (Indicazioni nella catena di approvvigionamento), 7 (Indicazioni per le merci vendute al minuto) e 8 (Miscugli). Di seguito una breve trattazione degli aspetti ritenuti rilevanti.
Articolo 5. Esenzioni e deroghe
Non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione i seguenti prodotti:
- i prodotti che sono contrassegnati con la dicitura «destinati alla trasformazione» o «destinati all’alimentazione animale» o qualsiasi altra dicitura equivalente e che sono, in coerenza con le menzioni:
- destinati alla trasformazione industriale,
- destinati all’alimentazione animale,
- destinati ad altri usi non alimentari;
- prodotti venduti dal produttore direttamente al consumatore o, all’interno di una determinata zona di produzione definita dall’autorità competente:
- su un mercato locale in un luogo riservato soltanto ai produttori,
- mediante consegna diretta;
- prodotti commercializzati come germogli commestibili, dopo la germinazione di semi di piante classificate come ortofrutticoli (Allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013);
Sono inoltre esonerati anche i seguenti prodotti, tranne per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine:
- funghi non coltivati (codici NC da ex 0709 51 a ex 0709 56 e 0709 59);
- capperi (codice NC 0709 99 40);
- mandorle amare (codice NC 0802 11 10);
- mandorle sgusciate (codice NC 0802 12);
- nocciole sgusciate (codice NC 0802 22);
- noci comuni sgusciate (codice NC 0802 32);
- pistacchi sgusciati (codice NC 0802 52);
- noci macadamia sgusciate (codice NC 0802 62);
- pinoli sgusciati (codice NC 0802 92);
- noci di pecàn (codice NC 0802 99 10);
- altra frutta a guscio (codice NC 0802 99 90);
- banane plantano essiccate (codice NC 0803 10 90);
- agrumi secchi (codice NC ex 0805);
- miscugli di noci tropicali (codice NC 0813 50 31);
- miscugli di altra frutta a guscio (codice NC 0813 50 39);
- zafferano (codice NC 0910 20);
- i prodotti classificati come ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono stati sottoposti a operazioni che vanno oltre il grado di mondatura indicato nella norma specifica UNECE applicabile o che non sono intatti ai sensi della norma di commercializzazione generale e resi pronti per essere consumati direttamente freschi o cotti;
Articolo 6. Indicazioni nella catena di approvvigionamento
Le indicazioni previste per i prodotti ortofrutticoli ed indicate all’allegato I del Regolamento, devono essere riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio (confezione), mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso. In richiamo al Reg. (UE) 1169/2011, queste non devono in errore i destinatari/consumatori.
Nel caso di merci trasferite alla rinfusa (ad es. caricate direttamente su un mezzo di trasporto), le indicazioni vanno riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto.
Le fatture e i documenti di accompagnamento (ad esclusione delle ricevute per il consumatore), devono riportare il nome e il paese di origine dei prodotti e, se richiesto da una norma di commercializzazione specifica, la categoria, la varietà o il tipo commerciale: in caso diverso va indicato che il prodotto è destinato alla trasformazione.
Articolo 7. Indicazioni per le merci vendute al minuto
Come per il trasferimento delle informazioni lungo la catena di custodia, anche qui viene ribadito il concetto (trasferibile lungo la filiera) di leale comunicazione. Infatti si prevede che, nella fase della vendita al minuto, le indicazioni previste dal Regolamento siano presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al (1) paese di origine e, se del caso, (2) alla categoria, (3) al calibro e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore.
Inoltre, non possono essere utilizzati termini aggiuntivi che suggeriscano una qualità migliore/superiore. In particolare l’etichetta non può contenere alcun descrittore di qualità ad eccezione delle informazioni specificate nel all’allegato I del Regolamento.
Nel caso in cui sia indicato il paese dell’imballatore e/o dello speditore o quando la varietà indicata evoca un luogo, i caratteri che indicano il paese d’origine devono essere più grandi e visibili di quelli utilizzati per il paese dell’imballatore e/o dello speditore e per la varietà se diversa.
Articolo 8. Miscugli
In caso di commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 10 kg contenenti miscugli di prodotti o specie di prodotti diversi è previsto che:
- i prodotti e le specie di prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto sia conforme alla norma di commercializzazione applicabile (specifica o generale);
- l’imballaggio sia etichettato conformemente al presente regolamento e alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- il miscuglio di prodotti diversi non sia tale da indurre in errore il consumatore.
I requisiti al primo punto, non si applicano ai prodotti inclusi in un miscuglio diversi dai prodotti del settore ortofrutticolo, dai frutti secchi e dalle banane (ovvero non ricadenti nel campo di applicazione del regolamento).
Se i prodotti presenti in un miscuglio (di prodotti e specie di prodotti diversi) provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine, può essere sostituito da una dicitura generale come di seguito:
- «UE»;
- «non UE»;
- «UE e non UE».
Norme di commercializzazione specifiche (Allegato I, Parte B)
Le norme di commercializzazione specifiche per i diversi prodotti ortofrutticoli sono dettagliate nell’allegato I del regolamento, che definisce i requisiti di qualità, calibrazione, presentazione e tolleranze per ciascuna categoria di prodotto. Si riporta di seguito, a scopo esemplificativo, le specifiche previste per la categoria lattughe/indivie ricce/scarole.
- Prodotti interessati
- lattughe delle varietà (cultivar) derivate dalla:
- Lactuca sativa var. capitata L. (lattughe a cappuccio, comprese quelle del tipo «Iceberg»),
- Lactuca sativa var. longifolia Lam. (lattughe romane),
- Lactuca sativa var. crispa L. (lattughe da taglio),
- incroci di queste varietà,
- alle indivie ricce delle varietà (cultivar) derivate da Cichorium endivia var. crispum Lam., e
- alle scarole delle varietà (cultivar) derivate da Cichorium endivia var. latifolium Lam. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore.
- lattughe delle varietà (cultivar) derivate dalla:
- Caratteristiche minime di qualità.
- Requisiti di classificazione (categoria I, II) e disposizioni relative alla calibrazione. Il calibro è determinato dal peso unitario.
- Tolleranze ammesse per i prodotti che non soddisfano i requisiti di qualità o calibrazione.
- Disposizioni relative alla presentazione, che specificano l’omogeneità del contenuto degli imballaggi, il tipo di condizionamento e le informazioni obbligatorie sull’etichetta.
- Disposizioni relative alle indicazioni Queste, vanno riportate sugli imballaggi, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno.
La norma non si applica ai prodotti destinati alla trasformazione industriale, né a quelli commercializzati sotto forma di foglie staccate, né alle lattughe con zolla, né alle lattughe in vaso.
In particolare, per la presentazione, elemento “Omogeneità”, è previsto che il contenuto di ciascun imballaggio sia omogeneo e comprendere soltanto prodotti della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro. Sono autorizzati imballaggi contenenti miscugli di lattughe e/o scarole di diverse varietà distinte, di diversi tipi commerciali e/o di diversi colori a condizione che siano omogenee:
- per quanto attiene la qualità e,
- per ogni varietà,
- Per quanto attiene il tipo commerciale e/o il colore e l’origine.
L’omogeneità di calibro non è invece obbligatoria.
Per l’aspetto “identificazione”, va riportato nome e indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore. Mentre per l’aspetto “Natura del prodotto” sono previste le seguenti menzioni:
- «Lattughe», «lattughe Batavia», «lattughe Iceberg», «lattughe romane», «lattughe da taglio» (o, ad esempio, «foglie di quercia», «lollo bionda», «lollo rossa»), «indivie ricce», «scarole» o una definizione che sia sinonimo della varietà in causa quando il contenuto dell’imballaggio non è visibile dall’esterno;
- se opportuno, l’indicazione «ottenuta in coltura protetta» o una denominazione equivalente;
- nome della varietà (facoltativo);
- «miscuglio di insalate/scarole», o una denominazione equivalente nel caso di un miscuglio di lattughe e/o scarole di varietà, tipi commerciali e/o colori nettamente diversi. Se il prodotto non è visibile dall’esterno, occorre indicare varietà, tipi commerciali e/o colori nonché la quantità di ciascun prodotto presente nell’imballaggio.
Infine per le “Caratteristiche commerciali del prodotto” si rende necessario indicare:
- Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
- Nel caso di un miscuglio di lattughe e/o scarole di varietà, tipi commerciali e/o colori nettamente diversi e di origini diverse, l’indicazione di ciascun paese di origine deve figurare accanto al nome della varietà, tipo commerciale e/o colore corrispondenti.
- Calibro (peso minimo a cespo) o numero di cespi.
Conclusioni
L’imminente entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 – che integra e modifica il Regolamento (UE) n. 1308/2013 – costituisce un passaggio rilevante e tutt’altro che meramente formale per il comparto ortofrutticolo europeo.
Il nuovo testo normativo non si limita a compendiare o riorganizzare le disposizioni esistenti, ma ridefinisce in modo più chiaro gli standard di qualità, le modalità di presentazione e le informazioni obbligatorie da fornire ai consumatori. Così facendo, si pone in linea con gli obiettivi comunitari di valorizzazione dei prodotti agricoli e di massima trasparenza lungo l’intera filiera.
Una delle innovazioni più significative risiede nella maggior attenzione posta alla comunicazione al consumatore: gli articoli 6, 7 e 8, infatti, stabiliscono regole puntuali che mirano a fornire, a chi acquista frutta e verdura, elementi di chiarezza e genuinità. È evidente che le corrette indicazioni su origine e caratteristiche dei prodotti non rappresentano solo un adempimento formale, ma contribuiscono a instaurare un rapporto di fiducia con il cliente finale, favorendo così la consapevolezza di scelte alimentari responsabili. Infatti, l’impatto positivo di un’etichettatura esaustiva – oltre a rassicurare i consumatori – si riverbera anche sull’attività degli operatori, chiamati a tutelare il buon nome dei propri marchi, delle produzioni tipiche e dell’intero territorio di provenienza.
La tematica della produzione e delle sue qualifiche si lega al tema degli sprechi e alla necessità di contenere le perdite di merce che, pur non rientrando nelle categorie più elevate di classificazione, rimane del tutto edibile. Da qui l’importanza delle esenzioni e deroghe disposte dall’articolo 5, che invitano ad assegnare correttamente i prodotti a differenti destinazioni d’uso – alimentazione animale, trasformazione industriale o canali alternativi – senza compromettere la sicurezza alimentare e il rispetto delle prescrizioni sulle informazioni da trasmettere lungo la filiera. Questa attenzione verso una destinazione più razionale della merce risulta del tutto coerente con le politiche di economia circolare e di sostenibilità ambientale promosse a livello europeo.
Un ulteriore aspetto di rilievo è la semplificazione delle procedure di etichettatura per i miscugli di ortofrutticoli, frutti secchi e banane di diverse origini (articolo 8). L’ammissione di una denominazione generica (“UE” e/o “non UE”) laddove si utilizzi materia prima proveniente da vari Paesi, rispecchia la volontà dell’Unione di non appesantire eccessivamente le aziende dal punto di vista burocratico, ma al contempo di non ledere il diritto del consumatore di conoscere la provenienza di ciò che acquista. Tale aspetto rafforza il binomio essenziale tra semplificazione amministrativa e trasparenza commerciale, in un equilibrio mai scontato da preservare e aggiornare.
Per rendere effettivi questi nuovi obblighi, le imprese dovranno necessariamente pianificare per tempo l’adozione di prassi operative adeguate, soprattutto in relazione alla data del 1° gennaio 2025, termine a partire dal quale il Regolamento dovrà essere pienamente applicato. Sarà fondamentale quindi:
- integrare i processi di controllo qualità,
- predisporre modelli di etichettatura conformi,
- formare il personale, affinché ciascun lotto di merce risulti munito delle informazioni previste senza rallentamenti o incongruenze nel flusso di lavoro.
Infine, la riforma del quadro normativo potrà rafforzare la cooperazione fra aziende, organizzazioni di produttori e autorità competenti, stimolando la creazione di sistemi di tracciabilità sempre più innovativi e affidabili.
L’obiettivo ultimo è porre il consumatore al centro del sistema, valorizzando la ricchezza del panorama ortofrutticolo europeo e garantendo che ogni passaggio della catena alimentare, dalla coltivazione alla trasformazione e alla vendita, sia improntato al rispetto di standard condivisi. Il successo di questa rinnovata impostazione regolatoria si misurerà nella capacità dei soggetti coinvolti di interpretarne i princìpi in chiave dinamica, integrandoli con approcci innovativi e creativi.
Donato Ferrucci (Torino 1964), Docente sistemi qualità e certificazione dei prodotti alimentari ITS Agroalimentare Roma/Viterbo. Agronomo, pubblicista, e Master in Diritto Alimentare. Responsabile Bioagricert srl per l’area Lazio/Abruzzo/Umbria/Marche. Per info: Google “Donato Ferrucci Agronomo”.
Nicolò Passeri. Agronomo, libero professionista, Dottore di ricerca in “Economia e Territorio”. Si occupa di consulenze tecnico-legali nei contenziosi, supporta le imprese nell’iter delle certificazioni agroalimentari e svolge analisi tecnico economiche dei processi produttivi. Sugli stessi temi svolge docenze rivolte a operatori e tecnici del comparto agroalimentare. Collabora con l’Università degli Studi della Tuscia. Per info: Google “Nicolò Passeri Agronomo”.